Riduzione contributiva cooperative agricole e consorzi: criterio sostanziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4926 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assicurazioni sociali obbligatorie, le imprese cooperative ed i loro consorzi che trasformano, manipolano o commercializzano prodotti agricoli o zootecnici propri o dei soci sono inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore dell’agricoltura quando non ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trattata. Ai medesimi fini non è necessario che tali imprese si costituiscano in società cooperative, essendo compatibile con la classificazione nel settore agricolo l’esercizio delle attività sotto forma di organismi associativi o cooperativi di fatto o di società ispirate a finalità di cooperazione. La riduzione contributiva di cui all’art. 1 legge n. 240 del 1984 si applica quindi alle imprese cooperative e non alle sole società cooperative, rilevando lo scopo mutualistico e la natura dell’attività svolta, non la veste formale consortile.
Il Fatto
La controversia riguarda l’inquadramento previdenziale di una società consortile agricola. Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 09.06.2015, aveva respinto la domanda della società; la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 17.11.2017, in riforma della decisione di primo grado, ha accertato l’inquadramento della società, ai fini contributivi, nel settore della cooperativa agricola di cui alla legge n. 240 del 1984, di tipo industriale, ditta 18.
Il giudice territoriale ha ritenuto che l’art. 1 legge n. 240 del 1984 fosse applicabile a tutti i consorzi di imprese agricole aventi scopo mutualistico, anche quando non si tratti di consorzi di cooperative. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo; la società ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 1 e 2 legge n. 240 del 1984, per avere la Corte territoriale esteso la disciplina prevedente la riduzione contributiva a una categoria di soggetti non prevista dalla norma. La Corte ritiene il motivo infondato.
Il Collegio muove dal precedente di legittimità Sez. L n. 3479 del 09.04.1999, secondo cui, ai fini dell’applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e i loro consorzi che trasformano, manipolano o commercializzano prodotti agricoli o zootecnici propri o dei soci sono inquadrabili nel settore dell’agricoltura quando, per l’esercizio di tali attività, non ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trattata.
Da quel precedente si ricava che non è necessario, al medesimo fine, che tali imprese si costituiscano in società cooperative, a responsabilità limitata o illimitata. La classificazione nel settore agricolo non è infatti incompatibile con l’esercizio delle attività sotto forma di organismi associativi o cooperativi di fatto, ovvero di società ispirate anche a finalità di cooperazione tra i soci, come le società civili e le società cooperative irregolari per la mancata iscrizione ex art. 2519 cod. civ.
Su questa base la Corte afferma che la norma si riferisce alle imprese cooperative e non alle sole società cooperative, comprendendo tutte le imprese svolte con forme societarie a carattere mutualistico e quindi anche i consorzi di imprese cooperative. L’accento cade sullo scopo non lucrativo e mutualistico dell’impresa, non sulla veste formale societaria consortile, dovendosi dare rilievo alla natura dell’attività svolta e non alla forma giuridica che essa assume.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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