Passaggio fascia stipendiale al compimento anno anzianità dalla assunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5010 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti collettivi del comparto degli Enti di ricerca, la clausola che fissa il passaggio alla fascia stipendiale superiore "al termine dei periodi previsti dalla tabella B" va interpretata nel senso che l’anno di anzianità utile al transito deve essere integralmente compiuto con riferimento alla data di assunzione del singolo lavoratore. La nota della tabella B, secondo cui gli anni ivi indicati sono da intendersi "finiti", non comporta un prolungamento del periodo fino al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento. Deve pertanto escludersi che il passaggio avvenga alla fine dell’anno successivo a quello rilevante ovvero, indistintamente per tutti i dipendenti, al 31 dicembre di ciascun anno, qualunque sia la data di assunzione. Le disposizioni contrattuali succedutesi nel tempo, di contenuto e portata equivalenti, confermano tale lettura.

Il Fatto

Una lavoratrice, dipendente di un ente pubblico di ricerca, ha agito in giudizio per ottenere le differenze retributive derivanti dall’erroneo inquadramento nelle fasce stipendiali. Il datore di lavoro aveva attribuito la quarta fascia dal 1° dicembre 2001, la quinta dal 1° dicembre 2005 e la sesta dal 1° dicembre 2010, facendo decorrere i passaggi dal termine dell’anno solare di riferimento.

Il Tribunale ha accolto la domanda, e la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione rigettando il gravame dell’ente. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il requisito temporale maturi solo con il compimento per intero degli anni indicati nella tabella contrattuale, sì che il passaggio dalla terza alla quarta fascia richiederebbe tredici anni di servizio.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’unico motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 CCNL 1995/1998 del Comparto Istituzioni ed Enti di ricerca, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che il transito di fascia possa avvenire soltanto al compimento integrale degli anni fissati dalla tabella e che, per il passaggio alla quarta fascia, occorrano tredici anni di anzianità anziché dodici.

Preliminarmente la Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata trascrizione del contratto collettivo. Richiamando l’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, essa ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali può essere denunciata direttamente in sede di legittimità, con potere del giudice di conoscere e interpretare tali atti normativi, citando Cass. Sez. L n. 8254/2010.

Nel merito il ricorso è infondato. La Corte richiama la clausola dell’art. 4, comma 6, sezione seconda, del c.c.n.l. del 5 marzo 1998, secondo cui il passaggio alla posizione stipendiale superiore si acquisisce al termine dei periodi previsti dalla tabella B. Il ricorrente non contesta l’individuazione delle disposizioni applicate, ma la loro interpretazione.

Il Collegio conferma il principio già espresso da Cass. n. 33054/2023, cui intende dare continuità: il termine dei periodi indicati in tabella non coincide con il 31 dicembre degli anni che segnano la progressione di carriera, ma con il termine dell’anno rilevante ai fini del passaggio, calcolato in relazione alla data di assunzione del singolo lavoratore. La nota della tabella B, secondo cui gli anni ivi elencati devono considerarsi "finiti", non può portare a un prolungamento del periodo fino al termine dell’anno solare. La Corte esclude, dunque, che il transito avvenga al 31 dicembre di ciascun anno per tutti i lavoratori, qualsiasi sia la data di assunzione.

Applicando tale criterio, poiché l’anzianità decorre dall’assunzione e l’arco dei dodici anni si è compiuto al 1° dicembre 2000, il passaggio dalla terza alla quarta fascia è intervenuto a tale data e non al 1° dicembre 2001. La sentenza impugnata ha quindi correttamente verificato la decorrenza delle fasce dalla quarta alla sesta, facendo applicazione conforme dei principi di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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