Progressione economica spettante al dipendente collocato in quiescenza prima dell’approvazione della graduatoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5187 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella selezione per lo sviluppo economico all’interno della medesima area, disciplinata dagli artt. 22, 82 e 83 del CCNL comparto Agenzie Fiscali 2002-2005 del 28 maggio 2004, confermati e integrati dall’art. 5 del CCNL 10 aprile 2008, il diritto alla progressione economica spetta, per il periodo di servizio, anche al lavoratore che, avendo presentato domanda e possedendo i requisiti per l’utile inserimento in graduatoria, sia stato collocato in quiescenza nelle more dell’approvazione della graduatoria medesima. La finalità premiale e quella incentivante dello sviluppo economico costituiscono aspetti di una stessa valutazione e non è desumibile dalle parti collettive il requisito della permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria. Sul piano processuale, non è necessaria la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari pretermessi quando il ricorso sia inammissibile o infondato ictu oculi, o quando la partecipazione al giudizio non arrechi alcun vantaggio concreto alle parti.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente dell’Agenzia del Territorio, partecipava alla procedura selettiva per gli sviluppi economici 2010/2012, da F3 a F4, la cui graduatoria era approvata il 15.4.2013. Pur collocata in posizione utile, veniva esclusa dall’Agenzia delle Entrate — nel frattempo subentrata — perché già in quiescenza dal 30.3.2012.

Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, respingeva la domanda di accertamento del diritto all’inserimento in graduatoria. La Corte d’Appello di Campobasso confermava il rigetto. La lavoratrice proponeva ricorso per cassazione con sei motivi; l’Agenzia si difendeva con controricorso e il Procuratore Generale concludeva per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente la questione del contraddittorio, rilevando che la sentenza d’appello aveva individuato solo genericamente gli appellati contumaci, senza chiarire come fossero stati convenuti. L’istanza della ricorrente di notifica per pubblicazione a migliaia di potenziali controinteressati è inammissibile, perché priva dell’indicazione delle generalità dei destinatari.

Richiamando un proprio consolidato indirizzo, la Corte ribadisce che, in caso di ricorso inammissibile o infondato ictu oculi, non va fissato un termine per l’integrazione del contraddittorio né per la rinnovazione della notifica. Tale principio è applicato anche al caso concreto, poiché dall’accordo sindacale del 2015 risulta lo scorrimento totale delle graduatorie del 2010 e, dunque, il giudizio non è destinato a esplicare effetti sulle parti pretermesse. Si evita così un inutile dispendio di attività processuali, in coerenza con la ragionevole durata del processo e con l’economia processuale.

Nel merito, il primo motivo è dichiarato inammissibile, non comprendendosi in quali termini si ipotizzi un’omessa pronuncia, avendo la Corte territoriale deciso la questione del diritto a restare in graduatoria nonostante il pensionamento.

Il secondo e il terzo motivo sono invece fondati. La Corte dà continuità a un proprio precedente — Cass. n. 26934/2022 — ove era stato affermato che i passaggi economici all’interno dell’area assolvono a funzioni corrispettiva, premiale e incentivante, e che la decorrenza retroattiva al 1° gennaio è finalizzata a neutralizzare le sfasature temporali delle procedure. Da ciò deriva che non può ricavarsi dalle parti collettive l’ulteriore requisito della permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria, requisito che sarebbe aleatorio e non previsto.

La motivazione della Corte d’Appello, che aveva fatto prevalere la funzione incentivante su quella premiale, non è condivisa: una volta riconosciuta la duplice finalità, non si spiega perché l’una debba prevalere sull’altra.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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