Notifica PEC da parte dell’agente della riscossione: l’estraneità del mittente dal registro INI-PEC non inficia la presunzione di riferibilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12895 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di notifica a mezzo PEC, l’utilizzo da parte di un ente pubblico di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non determina la nullità della notifica, purché il destinatario abbia potuto svolgere compiutamente le proprie difese senza incertezze sulla provenienza e sull’oggetto. La stringente regola dell’art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994 si riferisce alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre nei confronti della Pubblica Amministrazione può essere utilizzato anche l’Indice di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005. Con specifico riferimento alla notifica della cartella esattoriale da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui il messaggio risulta provenire, spettando al contribuente evidenziare i concreti pregiudizi subiti dal diritto di difesa.
Il Fatto
Il contribuente impugnava il preavviso di fermo amministrativo del proprio veicolo, emesso dalla Cassa di previdenza dei geometri per debiti di natura fiscale e contributiva portati da cartelle esattoriali. Il tribunale respingeva il ricorso e la Corte d’Appello di Perugia confermava la decisione, basandosi sulla documentazione acquisita dall’agente della riscossione, non costituito in giudizio, consistente nell’estratto di ruolo attestante l’esito positivo e la data di notifica delle cartelle.
Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo che le notifiche via PEC delle cartelle sottostanti al fermo erano state effettuate da un indirizzo non risultante nel registro INI-PEC. L’agente della riscossione e la Cassa di previdenza resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, riconoscendone la connessione, e li ha ritenuti infondati. Il ricorrente sosteneva che la riferibilità del messaggio di posta elettronica e dei relativi allegati all’agente della riscossione non potesse essere garantita dal solo dominio, essendo necessario che l’indirizzo PEC del mittente risultasse nel registro INI-PEC.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, ribadito dalle Sezioni Unite n. 15979 del 2022, secondo cui la notifica dell’ente pubblico effettuata da un indirizzo istituzionale non risultante nei pubblici elenchi non è nulla, se ha comunque consentito al destinatario di difendersi compiutamente. La regola più rigorosa dell’art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994 costituisce un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre una maggiore rigidità formale è richiesta solo per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, soggetto passivo gravato da un onere di diligente tenuta del proprio casellario, e non anche del mittente.
Con specifico riferimento alla notifica della cartella esattoriale, la Corte ha precisato che l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia la presunzione di riferibilità della notifica, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente. Il contribuente ha l’onere di evidenziare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello presente nel registro, sul punto richiamando la recente Cass. n. 7777 del 2026 e la Cass. n. 4580 del 2026.
Nel caso di specie, la provenienza del messaggio era inequivocabilmente riferita all’agente della riscossione. La riconducibilità del documento al mittente era comprovata sia dagli elementi propri della cartella di pagamento, quali intestazione e logo, sia dall’indirizzo e dal dominio di posta elettronica utilizzati per l’invio.
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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