Retribuzione feriale del macchinista e uniformità ai precedenti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1503 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Compete al giudice di merito la valutazione in concreto dell’idoneità della mancata erogazione di taluni compensi a integrare una diminuzione retributiva dissuasiva del godimento delle ferie. Il giudice nazionale non è tenuto a disporre il rinvio pregiudiziale quando la questione interpretativa sia già stata risolta dalla Corte di giustizia. In materia di prescrizione dei crediti di lavoro, per i diritti non ancora prescritti all’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 il termine decorre dalla cessazione del rapporto.

Il Fatto

Alcuni lavoratori, dipendenti di una società di trasporto ferroviario con la qualifica di macchinisti, hanno chiesto l’accertamento del diritto a che nella retribuzione corrisposta durante le ferie fossero computati i compensi loro erogati a titolo di incentivo per attività di condotta, di scorta e di riserva, nonché quelli correlati all’assenza dalla residenza, previsti dalla contrattazione aziendale.

Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, aveva riconosciuto il diritto e condannato la società al pagamento degli importi. La Corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo che dette indennità siano tipiche della qualifica rivestita e compensative dello status professionale. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; i lavoratori hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi — che denunciano la violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, degli artt. 36 Cost. e 2109 cod. civ. e della disciplina contrattuale aziendale — sono esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. Il Collegio rileva che le questioni sono già state decise in controversie concernenti la medesima vicenda.

Il percorso argomentativo muove dalla nozione europea di retribuzione feriale, elaborata dalla Corte di giustizia in una serie di pronunce richiamate (Robinson Steele; Schultz-Hoff; Williams; To.He.; da ultimo CGUE 13.1.2022, C-514/20). Essa impone di assicurare al lavoratore, sul piano retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, poiché una diminuzione potrebbe dissuadere dall’esercitare il diritto alle ferie.

Le sentenze della Corte di giustizia dell’UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente nell’ordinamento nazionale, come confermato dalla Corte costituzionale con le pronunce richiamate. La retribuzione feriale comprende ogni importo collegato alle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore; a questi principi la Corte territoriale si è correttamente attenuta, procedendo a una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell’eliminazione delle voci economiche dalla retribuzione feriale.

La Corte ribadisce che la valutazione sull’idoneità della mancata erogazione dei compensi a integrare una diminuzione dissuasiva appartiene al giudice di merito, che ha dato ragionevole conto delle proprie conclusioni. Quanto al rinvio pregiudiziale, i presupposti non sussistono, poiché la questione interpretativa è già stata più volte risolta e la verifica del caso concreto è attività riservata al giudice nazionale.

Anche il quarto motivo, relativo alla prescrizione dei crediti retributivi, è infondato: per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015, per i diritti non prescritti all’entrata in vigore di tale legge il termine decorre, ai sensi degli artt. 2948 e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della società alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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