Il Fondo di garanzia non copre le retribuzioni anteriori all’anno precedente la domanda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3338 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La garanzia del Fondo di garanzia, istituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 80/1992, non copre le retribuzioni maturate in un periodo eccedente i dodici mesi antecedenti alla domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale. Il meccanismo di neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto di lavoro, quale quello conseguente a CIGS, non può collocare le mensilità rivendicate in un arco temporale anteriore all’anno precedente la domanda stessa. L’intervento del Fondo è subordinato alla sussistenza del diritto alla retribuzione nel periodo indennizzabile, secondo la nozione ampia di iniziativa giudiziale del lavoratore finalizzata a far valere il credito nei confronti del datore di lavoro insolvente.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società poi dichiarata fallita, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di retribuzioni relative al dicembre 2009 e alla tredicesima mensilità dello stesso anno, non corrisposte dal datore di lavoro. L’INPS, costituitosi in giudizio, aveva proposto opposizione, negando la propria obbligazione di garanzia. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo le somme dovute rientranti nei dodici mesi precedenti il ricorso giudiziale del lavoratore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Istituto, censurando la sentenza d’appello per violazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 80/1992. Il Giudice del gravame aveva erroneamente ritenuto indennizzabili le mensilità di dicembre 2009, considerando la neutralizzazione del periodo di sospensione del rapporto di lavoro, disposta a seguito della CIGS dal 14 dicembre 2009.
La Suprema Corte ha richiamato i principi ormai consolidati, espressi da Cass. n. 23589 del 2025 e Cass. n. 23951 del 2025, coerenti con le prescrizioni del diritto dell’Unione europea. La condizione essenziale per l’intervento del Fondo è che gli ultimi tre mesi di retribuzione, pur considerando quelli immediatamente precedenti la sospensione, rientrino nei dodici mesi antecedenti alla domanda diretta all’apertura della procedura concorsuale.
Nel caso di specie, il lavoratore aveva depositato il ricorso il 27 dicembre 2010. Le retribuzioni rivendicate erano maturate nel dicembre 2009, in un periodo quindi precedente all’anno anteriore alla domanda, nonostante la sospensione dell’attività lavorativa. La Corte ha pertanto escluso il diritto alla prestazione del Fondo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione per un nuovo esame.
Nota della Redazione
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