Ricorso inammissibile per genericità e cumulo dei motivi tributari (Cass. civ. Sez. V n. 5200 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non specifica le norme di diritto asseritamente violate o falsamente applicate, nonché quando denuncia cumulativamente vizi tra loro aventi fondamento e presupposti differenti. È parimenti inammissibile la censura che investa la nullità della sentenza di primo grado, non più oggetto del giudizio di legittimità, o che manchi di specificità nel distinguere tra i due provvedimenti impugnati. La sentenza d’appello è motivata quando rende ragione della decisione con specifici riferimenti alle censure della parte e con accertamenti in fatto sull’inerenza dei costi, restando in tal caso irrilevanti le doglianze sulla deducibilità delle spese.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per maggior IRPEF, con addizionali e sanzioni, oltre a IRAP e IVA per l’anno 2010. L’Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità di costi per leasing, spese bancarie e una fattura emessa da una stretta congiunta del ricorrente.

La CTP respingeva il ricorso del contribuente e la CTR, adìta in appello dallo stesso, confermava la prima decisione. Il contribuente ricorreva in cassazione con tre motivi. L’Agenzia delle entrate non si costituiva con tempestivo controricorso, limitandosi a depositare un atto di costituzione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciava la nullità delle sentenze di primo e secondo grado ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. La Corte ha rilevato anzitutto l’inammissibilità della censura laddove investe la sentenza di primo grado, non oggetto del giudizio di legittimità. Il motivo manca inoltre della specificità imposta dall’art. 366 cod. proc. civ., non chiarendo a quale delle due sentenze siano rivolte le doglianze.

Nel merito, la sentenza d’appello risulta comunque motivata: la CTR ha disconosciuto l’efficacia probatoria degli estratti conto, in quanto non idonei a far comprendere l’inerenza dei costi all’attività, non emergendo l’intestatario del conto anticipi né le causali delle competenze ivi riportate. Quanto alla fattura della congiunta, era generica la descrizione della causale e mancava un contratto di collaborazione, la ritenuta e il quadro AU del modello 770.

Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., è anch’esso inammissibile, non specificando quali norme siano state violate. La doglianza sulla deducibilità delle spese bancarie resta irrilevante a fronte dell’accertamento in fatto della CTR, e la tesi della deducibilità nella misura del 50 % ex art. 54 TUIR è priva di indicazione normativa. Il difetto di motivazione sulla fattura non è poi ricollegabile a una violazione di legge.

Il terzo motivo è inammissibile sia perché cumula vizi con fondamento e presupposti differenti, sia perché ripropone censure già dedotte. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., la norma semmai andrebbe invocata a fondamento del motivo e non come violata dal giudice del merito; la CTR, del resto, ha effettivamente esaminato gli estratti conto.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non essendosi l’Agenzia costituita con tempestivo controricorso. Sussistono i presupposti per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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