Spese processuali liquidate per fasi e non in modo onnicomprensivo (Cass. civ. Sez. V n. 5213 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati e il rispetto delle relative tabelle. È pertanto illegittima la liquidazione c.d. onnicomprensiva o globale, riferita unitariamente a più gradi del giudizio. Il giudice che liquida le spese in misura inferiore ai minimi tariffari e senza distinzione delle fasi processuali non rende possibile alcun controllo sulla correttezza della liquidazione, con conseguente cassazione con rinvio della decisione impugnata.

Il Fatto
Il contribuente impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma un preavviso di fermo amministrativo, contestando il vizio di notificazione delle cartelle di pagamento presupposte. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso, annullavano il preavviso e compensavano le spese di lite.

Il contribuente proponeva appello, censurando la compensazione disposta pur in presenza di una vittoria completa. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva il gravame e condannava la società al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidandole in modo unitario e in misura complessiva di Euro 500,00. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, contestando la violazione dei parametri tariffari e della disciplina sulla liquidazione del compenso.

La Motivazione della Corte
La questione giuridica concerne la modalità di liquidazione delle spese processuali e il rispetto dei minimi tariffari. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, delle tabelle e dei parametri allegati, nonché dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per non avere la CTR applicato i parametri legali ai fini della quantificazione delle spese.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, secondo cui la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati e il rispetto delle relative tabelle (Cass. sez. VI-L, 23.7.2018, n. 19482). Viene inoltre ribadito che la liquidazione non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece consentire alla parte interessata di controllare il rispetto dei limiti delle relative tabelle e di denunciare eventuali violazioni (Cass. sez. VI-V, 11.12.2019, n. 32394).

La Corte precisa ancora che l’esercizio del potere discrezionale del giudice tra i valori minimi e massimi, fissati dalla tabella, non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, mentre la motivazione diventa doverosa quando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, dovendo risultare controllabili le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa e quelle che ne giustificano la misura (Cass. sez. L, 10.5.2019, n. 12537).

Nel caso concreto, il ritenuto modesto valore della controversia, addotto dal giudice del gravame, non giustifica la modalità e la misura della liquidazione effettuata. La liquidazione onnicomprensiva, senza distinzione delle fasi processuali e riferita unitariamente a entrambi i gradi del giudizio di merito, non consente alcuna compiuta verifica sulla liquidazione disposta. Il ricorso è pertanto accolto e la decisione impugnata è cassata con rinvio perché si proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, con liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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