Opposizione a cartella per sanzioni stradali ex art 7 d lgs 150/2011 (Cass. civ. Sez. V n. 5214 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione alla cartella di pagamento emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, quando il destinatario deduca la nullità o l’omessa notificazione del verbale di accertamento e assuma che la cartella sia il primo atto conosciuto, va proposta ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 150/2011 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.. Il termine di trenta giorni decorre dalla notificazione della cartella di pagamento e la sua inosservanza determina l’inammissibilità dell’opposizione. La qualificazione del rimedio non dipende dalla prospettazione della parte, ma dalla funzione recuperatoria che l’ordinamento assegna all’impugnazione del primo atto notificato.

Il Fatto

Il contribuente proponeva opposizione davanti al Giudice di pace avverso una cartella di pagamento emessa a seguito di verbale di accertamento di violazioni al codice della strada, deducendo l’omessa notificazione del verbale e, di conseguenza, la mancata formazione del titolo esecutivo. Il giudice di pace dichiarava l’opposizione inammissibile.

Il Tribunale, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ., confermava la decisione, qualificando il rimedio esperibile come opposizione recuperatoria tardivamente introdotta e negando la proponibilità dell’opposizione all’esecuzione. Il contribuente ricorreva per cassazione deducendo falsa applicazione degli artt. 23 e ss. della legge n. 689/1981, asseritamente abrogati, e ingiusta disapplicazione dell’art. 615 cod. proc. civ..

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della individuazione del rimedio esperibile avverso la cartella di pagamento per sanzioni stradali quando si contesti la mancata notificazione del verbale. Il ricorrente sosteneva la piena autonomia dell’opposizione all’esecuzione, esperibile senza limiti di tempo per contestare l’iscrizione a ruolo per difetto del titolo esecutivo.

Il motivo è infondato. La Corte richiama i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 22080/2017, che hanno composto il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità. Secondo tale indirizzo, l’opposizione alla cartella va proposta ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 150/2011, non nelle forme dell’art. 615 cod. proc. civ., quando si deduca la nullità o l’omissione della notificazione del verbale di accertamento e la cartella sia il primo atto conosciuto.

Il termine per proporre il ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni dalla notificazione della cartella. La Corte richiama a conferma le successive pronunce Cass. n. 30774/2017, Cass. n. 1285/2018, Cass. n. 17042/2018, Cass. n. 14266/2021 e Cass. n. 3436/2023, confermando la stabilità dell’orientamento.

Poiché il Tribunale ha accertato la proposizione dell’opposizione oltre il termine di legge, senza che sul punto la sentenza sia censurata, risulta corretta la conferma dell’inammissibilità dichiarata dal giudice di pace. La Corte opera una parziale correzione della motivazione: il riferimento agli artt. 23 e ss. della legge n. 689/1981 va sostituito con quello all’art. 7 d.lgs. n. 150/2011, applicabile perché la cartella è stata notificata e il giudizio iniziato dopo l’entrata in vigore della riforma.

Il motivo è invece inammissibile nella parte relativa alla prescrizione della sanzione, per violazione dell’art. 366, nn. 4 e 6, cod. proc. civ.: il ricorso non riporta gli atti introduttivi dei due gradi di merito né indica le norme sul regime prescrizionale applicabile. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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