Contributi previdenziali Inps: giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. Un. n. 19461 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice tributario, le controversie aventi ad oggetto la legittimità dell’avviso di addebito o della cartella esattoriale per contributi previdenziali emessi dall’Inps. Le controversie in questione involgono diritti ed obblighi attinenti a un rapporto previdenziale e, in presenza di richiesta di versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 46/1999. La circostanza che la pretesa creditoria dell’Istituto sia nata da un accertamento tributario non sposta la giurisdizione, restando irrilevante la mera occasione che ha dato origine al credito.

Il Fatto

La società ricorrente ha adito il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 24, quinto comma, d.lgs. n. 46/1999, chiedendo la nullità o l’annullabilità del ruolo e della cartella esattoriale notificati per contributi previdenziali omessi nei confronti di lavoratori subordinati, relativi agli anni dal 2004 al 2008. Deduceva vizi di forma e di contenuto, l’erroneità del credito contributivo e l’illegittima determinazione delle sanzioni.

Il Tribunale ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice tributario, ravvisando la natura tributaria delle prestazioni e richiamando un arresto di legittimità sull’opposizione all’atto di pignoramento. Sulla tempestiva riassunzione, la Corte di Giustizia Tributaria ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 362, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., ritenendo la cognizione spettante al giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite ricostruiscono la questione muovendo dalla natura sostanziale della pretesa azionata. Il giudice del merito aveva fondato il difetto di giurisdizione sulla natura tributaria delle prestazioni imposte e sull’art. 2 d.lgs. n. 546/1992, non limitato dal successivo art. 19.

Il collegio ribalta tale impostazione. Le controversie sull’avviso di addebito per contributi previdenziali IVS, emesso dall’Inps, involgono diritti e obblighi attinenti a un rapporto previdenziale. L’avviso di addebito, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale dell’Istituto, ai sensi dell’art. 30 d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

In presenza di richiesta di versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro a norma dell’art. 24 d.lgs. n. 46/1999. Il percorso argomentativo si fonda su un consolidato orientamento di legittimità, espressamente richiamato nel testo.

Le Sezioni Unite precisano che è irrilevante la circostanza che la pretesa creditoria dell’Inps sia nata da un accertamento tributario dell’Agenzia delle Entrate. La mera occasione genetica del credito non vale a spostare la giurisdizione, che resta ancorata alla materia previdenziale.

Il conflitto negativo di giurisdizione è dunque accolto. La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro, e cassa la pronuncia declinatoria rimettendo le parti dinanzi a esso. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di conflitto sollevato d’ufficio nel quale nessuna parte ha svolto attività difensiva dinanzi alla Corte regolatrice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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