Uso distorto della clausola simul stabunt simul cadent e revoca degli amministratori (Cass. civ. Sez. I n. 5265 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito può sindacare l’uso distorto della clausola simul stabunt simul cadent, impiegata per provocare il venir meno di un amministratore scomodo in difetto di giusta causa di revoca. Tuttavia, quando esclude in fatto che tale uso distorto ricorra, la sua valutazione, se motivata in modo plausibile e concreto, non è sindacabile in sede di legittimità. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non si configura quando il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice e valutato con esito diverso da quello preteso dalla parte. L’omesso esame di elementi istruttori, di per sé, non integra il vizio, spettando al solo giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento e controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove. Infine, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, il giudice d’appello, come giudice di unico grado, deve liquidare le spese in modo unitario e globale, con riferimento all’esito complessivo della lite e non al singolo grado.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la corte d’appello, dopo aver dichiarato la nullità della pronuncia di primo grado perché adottata in composizione collegiale anziché monocratica, ha rinnovato il giudizio e respinto la domanda di risarcimento dei danni. La domanda era stata proposta contro due società, nei cui confronti si invocava la sostanziale revoca dalla carica di amministratore delegato, non sorretta da giusta causa e realizzata in modo abusivo attraverso la provocata decadenza dell’intero consiglio di amministrazione.
Le società hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale. Il ricorrente principale ha chiesto la discussione in pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio in pubblica udienza, ritenendola estranea ai confini dell’art. 375 cod. proc. civ. La pronuncia in pubblica udienza è prevista come eccezionale e riferita a questioni di diritto di particolare rilevanza, non a casi di asserita singolarità del ricorso. Nel caso di specie la questione non è di particolare rilevanza.
Il primo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente censurava la mancata valutazione degli elementi di prova diretti a dimostrare che le dimissioni di alcuni componenti del consiglio e le conseguenti determinazioni assembleari avevano avuto come unico scopo la revoca sostanziale, senza giusta causa, mediante un uso strumentale della clausola. La Corte ha rilevato che tutti i profili indicati erano stati oggetto di diverso apprezzamento da parte della corte territoriale e che nessun fatto storico, principale o secondario e decisivo, era stato effettivamente indicato come omesso.
Richiamando un indirizzo costante, la Corte ha ricordato che l’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. introduce un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico decisivo, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti e che abbia costituito oggetto di discussione. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in considerazione e valutato (v. Cass. Sez. Un. n. 8053-14). Spetta solo al giudice del merito individuare le fonti del convincimento e controllare l’attendibilità delle prove.
Anche il secondo motivo principale, fondato sulla violazione degli artt. 1375 e 2383 cod. civ., è stato dichiarato inammissibile come conseguenza del primo. La corte territoriale non ha disconosciuto l’astratta possibilità di sindacare l’uso distorto della clausola, ma ha escluso in fatto che esso ricorresse, motivando in modo plausibile e concreto.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, relativo alla declaratoria di nullità della sentenza di primo grado. La domanda era una comune domanda di risarcimento dei danni e risultava proposta prima dell’entrata in vigore della modifica del d.lgs. n. 168 del 2003 dovuta al d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 27 del 2012. Il secondo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile, perché le spese erano state liquidate dalla corte d’appello in rapporto anche al primo grado, secondo un criterio unitario e globale (v. Cass. Sez. 2 n. 23132-21). Dichiarata la nullità della decisione di primo grado, il giudice d’appello, come giudice di unico grado, non può confermare alcuna statuizione della pronuncia nulla, ivi inclusa quella sulle spese.
Nota della Redazione
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