Assistenza finanziaria vietata e nullità estesa al patto di opzione (Cass. civ. Sez. I n. 5264 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In difetto delle condizioni previste dall’art. 2358 cod. civ., come novellato dal d.lgs. n. 142 del 2008, opera il divieto generale di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie, posto a tutela dell’interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale. Trattandosi di norma imperativa di grado elevato, la sua violazione comporta la nullità ex art. 1418 cod. civ. del finanziamento e, ove ne sia dimostrato il collegamento funzionale, anche degli atti di acquisto e dei patti all’operazione funzionali. Il collegamento può essere provato anche mediante presunzioni. La nullità si estende, pertanto, al patto di opzione inserito nell’operazione di finanziamento per consentire alla finanziatrice di recuperare i fondi erogati.

Il Fatto

La società finanziaria aveva convenuto in giudizio due soggetti per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per l’acquisto di una quota del capitale sociale di una terza società, acquisto al quale i convenuti si erano obbligati in forza di un’opzione pull & call. Il tribunale aveva accolto la domanda.

La corte d’appello aveva però riformato la decisione, reputando invalido il patto di opzione. Il patto, secondo il giudice del merito, era parte di una più complessa operazione diretta a consentire, tramite un finanziamento della stessa società, l’acquisto di azioni proprie. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Gli intimati hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denunciava motivazione apparente o contraddittoria della sentenza impugnata, è manifestamente infondato. La corte territoriale ha esposto partitamente gli elementi di prova considerati: la giustificazione della conclusione non è apparente né incomprensibile.

Il secondo motivo è inammissibile. Con riferimenti a pretese contrarie emergenze e a presunzioni contestate quanto a gravità, precisione e concordanza, la ricorrente propone un mero tentativo di alternativa ricostruzione storica, non consentito in sede di legittimità.

Il terzo motivo è infondato e si scontra con l’accertamento di fatto. La pretesa creditoria si fondava sul patto di opzione; la corte d’appello ha motivatamente stabilito che quel patto si era inserito in un’operazione più articolata, originata da un finanziamento finalizzato a consentire, per il tramite di terzi, l’acquisto di azioni della stessa finanziatrice.

La Corte richiama il proprio recente orientamento (Cass. Sez. I n. 28148 del 2023): l’art. 2358 cod. civ., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 142 del 2008, consente il prestito per l’acquisto di azioni proprie solo in presenza di specifiche condizioni, quali l’autorizzazione dell’assemblea straordinaria e la relazione illustrativa degli amministratori. In loro difetto permane il divieto generale di assistenza finanziaria, a tutela del patrimonio sociale.

La violazione di tale divieto, norma imperativa di grado elevato, comporta la nullità ex art. 1418 cod. civ. non solo del finanziamento, ma anche dell’atto di acquisto, ove sia dimostrato, anche per presunzioni, il collegamento funzionale. La Corte estende il principio ai patti funzionali all’acquisto. Il patto di opzione in esame, collegato all’operazione di finanziamento per consentire alla finanziatrice di recuperare i fondi, è dunque nullo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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