Ripetizione d’indebito e legittimazione del condominio solvens (Cass. civ. Sez. II n. 5268 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo non assumono rilievo decisivo le eventuali ragioni di legittimità attinenti alla carenza dei presupposti della prova scritta ex art. 633 c.p.c. o delle condizioni per la concessione dell’esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c., operando il potere-dovere del giudice di decidere sulla pretesa dedotta. La ripetizione d’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. è circoscritta tra destinatario del pagamento e solvens, anche quando il pagamento sia avvenuto a mezzo di rappresentante; ne consegue che la legittimazione attiva spetta esclusivamente al rappresentato e non al rappresentante. L’obbligo di restituzione grava su colui che, con la materiale apprensione del pagamento, acquista la qualità di accipiens, e la violazione dei doveri dell’amministratore di condominio rileva sul piano contrattuale, non su quello restitutorio.

Il Fatto

Un condominio di Milano ha proposto ricorso in Cassazione, articolato in sei motivi, avverso la sentenza del Trib. Milano n. 9906/2018, che aveva respinto l’appello contro la decisione del Giudice di pace. Quest’ultima aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo con cui un altro condominio aveva intimato la ripetizione di una somma pari a € 4.464,05, oltre interessi, rideterminata in € 4.461,40.

Il credito traeva origine da una fuoriuscita di denaro dal conto corrente acceso dall’amministratore per la gestione del condominio creditore, in favore del condominio opposto. La questione giunge in Cassazione sulla legittimazione delle parti e sulla qualificazione dello spostamento patrimoniale.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla pretesa illegittimità del decreto ingiuntivo e della sua immediata esecutività. La Corte li esamina congiuntamente e ne rileva la manifesta infondatezza. Richiamando Cass. Sez. Unite n. 2731 del 2017, osserva che l’opposizione a decreto ingiuntivo non è un’impugnazione del decreto, ma un ordinario giudizio di cognizione volto all’accertamento del diritto di credito azionato.

Ne deriva che l’opponente è privo di interesse a dolersi della carenza delle condizioni originarie di ammissibilità o di esecutività del decreto, salvo che per invocare la caducazione della condanna alle spese del procedimento monitorio. Il Collegio richiama al riguardo una consolidata serie di precedenti, da Cass. n. 3123 del 1955 a Cass. n. 15224 del 2020.

Il terzo e il quarto motivo, deducenti il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sono dichiarati inammissibili per l’operare dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, che esclude l’impugnazione della sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto. Il ricorrente non ha adempiuto all’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c..

Il quinto motivo, sulla violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010, è parimenti inammissibile, poiché la questione non risulta dedotta nei gradi di merito e non è indicato l’atto in cui sarebbe stata prospettata. La Corte osserva incidentalmente che tale disciplina non incide su una fattispecie di indebito oggettivo correlata all’esecuzione della disposizione bancaria.

Il sesto motivo è inammissibile nella parte in cui invoca una rivalutazione delle risultanze istruttorie. Nel merito, la Corte conferma che la legittimazione a ripetere spetta al condominio in quanto solvens, essendo le somme riferibili al suo patrimonio perché prelevate da un conto di gestione intestato all’amministratore. La violazione dell’art. 1129, comma 7, c.c. rileva sul piano dell’inadempimento contrattuale, ma non esclude la qualità di solvens del condominio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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