Inammissibile il ricorso privo dell’esposizione sommaria dei fatti (Cass. civ. Sez. V n. 5334 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis anteriormente alle modifiche del d.P. Lgs. n. 149 del 2022, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa. Il requisito è soddisfatto solo se il contenuto del ricorso consente al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e della vicenda processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la stessa sentenza impugnata. È pertanto inammissibile il ricorso che si limiti a riportare in modo generico l’esito delle decisioni di primo e secondo grado, omettendo il contenuto dell’atto impositivo, i motivi delle impugnazioni e le ragioni delle pronunce.

Il Fatto

L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, esercente attività imprenditoriale nel settore dell’abbigliamento, un avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2006, recuperava a tassazione maggiori ricavi non dichiarati ai fini IRPEF e IVA, contestava l’indebita deduzione di costi relativi a operazioni inesistenti e rideterminava il valore della produzione ai fini IRAP.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che respingeva il ricorso. L’appello era accolto per quanto di ragione dalla Commissione Tributaria Regionale, che annullava l’avviso tranne che nella parte relativa all’affermata indeducibilità dei costi ritenuti fittizi. Contro tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis. La norma impone, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito funzionale alla regolare e completa instaurazione del contraddittorio.

Secondo la consolidata giurisprudenza richiamata, il requisito è soddisfatto quando il ricorso consente al giudice di legittimità di avere chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e della vicenda processuale, comprese le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la stessa sentenza impugnata.

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a riportare in modo assolutamente generico l’esito delle decisioni dei giudici tributari, senza indicare il contenuto dell’avviso di accertamento, i motivi del ricorso introduttivo, le difese dell’Amministrazione finanziaria, le ragioni del rigetto, i motivi di appello e le motivazioni dell’accoglimento parziale.

Tali carenze espositive non consentono di ricostruire con sufficiente precisione i fatti e le vicende del processo, le posizioni delle parti e i ragionamenti posti a sostegno delle decisioni. Il collegio precisa che la ricostruzione contenuta nella parte narrativa del provvedimento è tratta dalla sentenza impugnata e non vale a colmare le deficienze del ricorso.

Ne deriva l’impossibilità per la Corte di intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *