Prova presuntiva e poteri del giudice di legittimità sull’accertamento di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 9645 del 13.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario fondato su prova presuntiva, il giudice di merito che, dopo aver riconosciuto la presenza di elementi indiziari dedotti e provati dall’Ufficio, esamini la prova contraria offerta dal contribuente e la ritenga idonea a dimostrare l’esistenza delle prestazioni contestate, applica correttamente le regole sull’onere della prova. Il giudizio di cassazione è a critica vincolata e non è mai giudizio sul fatto in senso sostanziale: la parte non può censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società sportiva dilettantistica e al suo legale rappresentante avvisi di accertamento per IVA e imposte dirette, relativi ai periodi d’imposta 2013 e 2014. La pretesa traeva origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che contestava l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sul presupposto che le prestazioni di sponsorizzazione non fossero mai state effettuate.
La commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso dei contribuenti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in accoglimento dell’appello, annullava gli atti impositivi. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2696 cod. civ. I contribuenti resistevano con controricorso illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
Il motivo, secondo la ricorrente, muoveva dall’assunto che il giudice d’appello avesse valorizzato circostanze irrilevanti, affermato un inesistente divieto di doppia presunzione e invertito l’onere probatorio. La Corte lo dichiara inammissibile, perché esso urta contro l’accertamento di fatto operato nella sentenza impugnata.
La Corte di secondo grado aveva rilevato che la contabilità era stata offerta in comunicazione alla Guardia di Finanza e che altra documentazione era stata esibita in sede di adesione e in sede giurisdizionale. Da tale documentazione emergeva la regolare registrazione delle fatture e il dettaglio dei pagamenti alle associazioni sportive, effettuati mediante bonifici e assegni. Il giudice del merito aveva inoltre escluso la necessità di personale dipendente per l’attività svolta, consistente nella vendita di spazi pubblicitari e nella promozione durante le gare, e aveva ritenuto la documentazione fotografica idonea a provare i rapporti intercorsi con i clienti.
Su questo punto la Corte osserva che il giudice d’appello ha correttamente applicato le regole sull’onere della prova. Dopo aver riconosciuto la presenza di elementi indiziari dedotti e provati dall’Ufficio, idonei a ribaltare l’onus probandi in capo al contribuente, il giudice ha esaminato la prova contraria introdotta in giudizio e l’ha ritenuta sufficiente a dimostrare l’esistenza delle prestazioni contestate. Si tratta di accertamento di fatto non più rivedibile in sede di legittimità.
Il Collegio richiama quindi il principio per cui, secondo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019, il giudizio di cassazione è a critica vincolata: le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, poiché la Corte non è mai giudice del fatto in senso sostanziale. Il controllo di legalità e logicità non consente di riesaminare autonomamente il merito della causa. Ne deriva che il ricorso è rigettato e che le spese sono regolate secondo la soccombenza.
Nota della Redazione
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