Motivazione apparente della sentenza d’appello e rinvio per nuovo esame (Cass. civ. Sez. V n. 5344 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello può essere motivata per relationem a quella di primo grado solo se il giudice dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma in riferimento ai motivi di impugnazione, così che dalla lettura di entrambe le pronunce emerga un percorso argomentativo esaustivo e coerente. È invece nulla, per motivazione meramente apparente, la decisione con cui il giudice d’appello aderisca in modo acritico alla pronuncia di primo grado, senza valutare l’infondatezza dei motivi di gravame. L’anomalia motivazionale è deducibile in cassazione anche dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. operata dal D.L. n. 83 del 2012, perché idonea a determinare la nullità della sentenza per violazione del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, contestando l’indebita detrazione dell’IVA addebitata in rivalsa su una fattura emessa da un professionista, il cui costo era ritenuto non documentato né inerente all’attività d’impresa. Con due successivi avvisi, notificati a una seconda società derivante da scissione parziale, l’Ufficio rideterminava la perdita fiscale relativa al 2009 e contestava l’indebito computo di quella perdita ai fini IRES per il 2011.
Le due società proponevano distinti ricorsi, poi riuniti e respinti in primo grado. L’appello era rigettato dalla C.T.R. della Lombardia, che richiamava le motivazioni dei giudici di prime cure. Le contribuenti ricorrevano per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza d’appello per motivazione solo apparente, risolta in un mero rinvio alle argomentazioni di primo grado, senza effettiva disamina delle censure e del materiale probatorio. La Corte lo ritiene fondato, con assorbimento delle ulteriori censure.
I giudici di legittimità richiamano il costante orientamento secondo cui la motivazione per relationem è ammessa a condizione che il giudice esprima, anche sinteticamente, le ragioni della conferma rispetto ai motivi di impugnazione, oppure rilevi l’identità delle questioni. In tal caso, dalla lettura di entrambe le sentenze deve ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente. È invece cassata la decisione che aderisca alla pronuncia di primo grado in modo acritico.
Nel caso concreto la C.T.R., dopo aver premesso nella narrativa che i ricorsi erano stati respinti per mancata prova dell’effettuazione delle prestazioni, si era limitata a condividere le motivazioni di primo grado, a negare la prova della riferibilità dei costi all’attività di progettazione e a richiamare l’art. 109 TUIR e l’onere probatorio a carico del contribuente. Tale motivazione, nella sua estrema laconicità, si risolve in parte in un’acritica adesione al primo giudice e in parte nell’apodittica enunciazione del mancato assolvimento dell’onere probatorio, priva di concreto riferimento ai motivi di gravame e di pur sommaria disamina dei documenti richiamati.
La Corte rileva che neppure le critiche alla decisione di primo grado risultano illustrate, mancando qualsiasi cenno alla questione dell’indetraibilità dell’IVA, per la quale è denunciata l’omessa pronuncia, e ai documenti prodotti per dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività professionale. La C.T.R. ha quindi adottato una motivazione meramente apparente, priva di intelligibile aggancio con le doglianze e gli elementi di prova del gravame.
Tale anomalia è riconducibile alla categoria dell’apparenza ed è deducibile in cassazione anche dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., in quanto determina la nullità della sentenza per violazione del minimo costituzionale. La Corte dispone pertanto, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.