Simulazione di vendita e prova del pagamento del prezzo dal terzo (Cass. civ. Sez. II n. 5372 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il carattere fidefaciente dell’atto pubblico concerne i fatti che il notaio attesta avvenuti alla sua presenza ed esclude, in forza del principio di non contraddizione, che in tale sede siano contestualmente avvenuti fatti incompatibili. L’attestazione che una persona ha sottoscritto l’atto alla presenza del notaio esclude che la firma sia stata apposta da altri e che la mano sia stata guidata da una forza fisica applicata da terzi; non esclude invece la violenza morale, che costituisce fatto costitutivo di una domanda di annullamento. Nell’azione di simulazione della compravendita proposta da un terzo, che alleghi indizi sufficienti del carattere fittizio dell’alienazione, l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo grava sull’acquirente. Tale onere non è assolto dalla dichiarazione delle parti contenuta nel rogito, trattandosi di dichiarazione favorevole all’acquirente stesso.
Il Fatto
Alcuni soggetti convenivano in giudizio i fratelli e i nipoti nonché il coniuge di una di essi per accertare la nullità per mancanza assoluta della volontà di una vendita immobiliare risalente al 1990, sostenendo che la mano della venditrice fosse stata accompagnata dalla compratrice contro la volontà della prima. In via subordinata, allegata la qualità di legittimari, gli attori domandavano la riduzione delle donazioni, assumendo che la compravendita dissimulasse una donazione indiretta per mancato versamento del prezzo. Un convenuto proponeva riconvenzionale di usucapione. Le domande erano rigettate in primo grado e, in appello, gli attori proponevano anche querela di falso dell’atto di vendita.
La querela, dichiarata ammissibile, era rigettata e il rigetto confermato in secondo grado e poi in cassazione. Riassunto il giudizio di appello, la Corte di appello rigettava il gravame. Gli attori ricorrono in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione del giudicato esterno formatosi sul rigetto della querela di falso, sostenendo che esso riguarderebbe solo il fatto della firma apposta alla presenza del notaio, restando impregiudicata la questione della sottoscrizione forzata. Il motivo è rigettato. La Corte precisa che il carattere fidefaciente dell’atto pubblico esclude che la firma sia stata apposta da altri o che la mano sia stata fisicamente guidata, mentre la violenza morale non è esclusa dall’attestazione notarile.
Quanto alla violenza morale, essa avrebbe dovuto essere dedotta come causa di annullamento, domanda che nel caso di specie non era stata proposta. I ricorrenti argomentano inoltre l’oggetto del giudicato richiamando passi della sentenza di legittimità che aveva rigettato il ricorso, invece della pronuncia di appello passata in giudicato, la cui portata era stata correttamente apprezzata dalla sentenza impugnata.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione delle regole sull’onere della prova e sull’autonomia contrattuale. La Corte accoglie il primo profilo e assorbe il secondo. Quando l’azione di simulazione è proposta da un terzo che, in ottemperanza agli artt. 2697 e 1417 c.c., indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell’alienazione, è l’acquirente a essere gravato dell’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo.
Tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti contenuta nel rogito che il prezzo è stato versato: si tratta, per l’acquirente, di una mera dichiarazione favorevole a sé. Rimasto inosservato tale onere, sono da trarre elementi di valutazione per il carattere apparente del contratto, come affermato in precedenti conformi.
In questi termini la Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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