Socio di maggioranza non legittimato a impugnare l’accertamento societario (Cass. civ. Sez. V n. 19056 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il socio di maggioranza di una società di capitali non è legittimato a impugnare l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, né a dedurne i vizi in sede contenziosa: la legittimazione spetta esclusivamente all’amministratore quale legale rappresentante. La presunta inerzia dell’amministratore non abilita il socio a sostituirsi a lui, potendo il socio rimediare revocandolo dalla carica e provvedendo alla nomina di altro amministratore. Ne consegue che i motivi di ricorso che investano l’accertamento societario sono inammissibili per difetto di legittimazione del proponente. In tema di impugnazione della sentenza di appello, opera inoltre il limite della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., con la conseguenza che il vizio di motivazione è deducibile solo se le ragioni di fatto delle due decisioni conformi siano diverse.
Il Fatto
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento relativi all’anno 2010: l’uno emesso nei confronti della società per imposte dirette e IVA, l’altro notificato al socio per il maggiore reddito di partecipazione. Il socio di maggioranza, in proprio e nella qualità, impugnava entrambi gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale.
Il primo giudice dichiarava inammissibile il ricorso avverso l’accertamento societario, non proposto dal legale rappresentante, e rigettava quello relativo all’accertamento del socio. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, sul rilievo che il ruolo di rappresentante assunto dal socio non trovava riscontro negli atti societari né camerali. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione, investono la legittimazione del socio e il valore probatorio delle dichiarazioni rese in sede di verifica. La Corte li dichiara innanzitutto inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza, non avendo il ricorrente riportato nel ricorso le parti rilevanti degli atti difensivi depositati nei gradi di merito, necessarie a comprendere i termini delle questioni proposte.
Nel merito, le censure restano comunque inammissibili perché proposte da un soggetto non legittimato e tutte riferite ad asseriti vizi dell’accertamento svolto nei confronti della società, il cui atto impositivo non era stato impugnato dal legale rappresentante. La Corte ribadisce così il principio di legittimazione esclusiva dell’amministratore, escludendo che il socio possa agire al suo posto.
Quanto al quarto motivo, incentrato sull’illogicità della motivazione, opera il limite della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis essendo l’appello depositato il 6.07.2015, senza che il ricorrente abbia dimostrato la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni conformi. Il motivo è in ogni caso inammissibile perché enuncia un vizio di motivazione non più proponibile ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per le sentenze pubblicate dopo l’11.09.2012.
La Corte ricorda che l’attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. configura un vizio specifico, relativo all’omesso esame di un fatto storico decisivo, che deve essere indicato dal ricorrente nel “fatto”, nel “dato”, nel “come” e nel “quando” della discussione, oltre che nella sua decisività. Nella specie il ricorrente ha censurato una insufficiente valutazione delle prove, sollecitando un nuovo accertamento in fatto non consentito in sede di legittimità.
Il quinto motivo, che denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per la mancata pronuncia sull’accertamento riguardante il socio, è dichiarato infondato: la Commissione regionale si è espressa sull’appello relativo al reddito di partecipazione, ritenendo che l’esito del giudizio sull’accertamento societario ne determinasse il rigetto. Il ricorso è dunque rigettato, senza statuizione sulle spese, e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.