Prova del credito bancario e produzione integrale degli estratti conto (Cass. civ. Sez. I n. 5373 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La banca che agisce per il credito derivante da un rapporto di conto corrente, sul quale siano annotate anche le poste di un contratto di mutuo, ha l’onere di produrre in giudizio tutti gli estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto. Il solo documento qualificato come estratto conto o saldaconto, ancorché munito di certificazione notarile, non è idoneo a documentare il credito reclamato nel suo preciso ammontare, quando manca l’indicazione analitica delle rate insolute e dei tassi applicati. La contestazione degli importi e delle modalità di calcolo degli interessi è sufficiente a rendere controverso il quantum del credito, nonostante l’assenza di contestazione della documentazione relativa al mutuo. La non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, è accertamento riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.
Il Fatto
Una banca ottiene dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo per oltre un milione di euro in danno di due garanti, in virtù di un contratto di mutuo stipulato da una società e assistito da fideiussione. I due propongono autonome opposizioni, accolte dal tribunale: una per la non genuinità della sottoscrizione della fideiussione, l’altra per la carenza di prova del credito, non consentendo il riferimento numerico dell’estratto conto di ricollegare con certezza il debito residuo al rapporto di finanziamento.
La società cessionaria del credito propone distinti appelli, riuniti e respinti dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 3 aprile 2019. La corte territoriale dichiara inammissibili alcuni motivi e, quanto alla prova del credito, distingue estratto di saldaconto ed estratto conto, escludendo che il primo, pur certificato, documenti il credito nel preciso ammontare senza l’indicazione analitica di rate e tassi. La cessionaria ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte respinge il ricorso. In via pregiudiziale, disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dai controricorrenti ex art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ritenendo che il contenuto complessivo dell’atto consenta di ricavare agevolmente gli elementi essenziali della lite e le ragioni a sostegno delle doglianze.
Il primo motivo è inammissibile perché non coglie una delle due autonome rationes decidendi. La corte di appello aveva anzitutto escluso che fosse documentato il collegamento tra il rapporto di mutuo e il conto di sofferenza, e solo in via subordinata aveva aggiunto che, quand’anche il collegamento esistesse, il motivo sarebbe stato inidoneo. Le argomentazioni sull’onere probatorio in ipotesi di mutuo presuppongono logicamente la dimostrazione esclusa dalla corte territoriale.
Anche il secondo profilo del primo motivo non è accolto. Pure ammesso il collegamento tra mutuo e conto corrente, resta il problema della prova dell’effettiva entità del credito. Il credito risultava dal solo saldo del conto al 27 ottobre 2008, per verificare il quale non bastava l’indicazione di operazioni intervenute tra il 2004 e il 2008, essendo il conto aperto in data di gran lunga anteriore. La banca avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto; di tanto non vi è traccia.
Il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione, è respinto richiamando la riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012. Sono denunciabili solo la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa, secondo l’insegnamento di Cass., SU, n. 8053 del 2014 e Cass., SU, n. 32000 del 2022.
Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse. La corte territoriale aveva assorbito la questione della falsità della sottoscrizione nella conferma della sentenza di primo grado per la ragione più liquida del difetto di prova del credito. Poiché quella statuizione era stata oggetto di appello, la sentenza di secondo grado la ha sostituita: nessun giudicato si è formato sulla falsità della firma, per l’effetto sostitutivo dell’appello, operante anche in caso di conferma. Il quarto motivo, infine, non si accoglie: la violazione processuale non rientrava tra i casi tassativi di rimessione al primo giudice e l’appellante doveva indicare lo specifico pregiudizio alle proprie difese, come affermato da Cass. n. 20834 del 2022.
Nota della Redazione
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