Ricorso inammissibile se introduce per la prima volta l’annullabilità della liberatoria (Cass. civ. Sez. I n. 5384 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso con cui si introduce per la prima volta in cassazione la questione dell’annullabilità per errore dell’atto unilaterale di remissione del debito è inammissibile, ove non emerga né dalla sentenza impugnata né dal ricorso che tale questione sia stata sottoposta ai giudizi di merito. La remissione del debito, quale negozio unilaterale recettizio, estingue l’obbligazione con la dichiarazione del creditore comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare, e presuppone che il debito non sia già estinto per altra causa. L’inammissibilità dei motivi principali determina, per difetto di interesse, l’inammissibilità del motivo che censura la mancata qualificazione della missiva come riconoscimento di debito.

Il Fatto

Il tribunale, riformando la decisione del giudice di pace, ha respinto l’opposizione proposta dalla banca avverso il decreto ingiuntivo notificatole dal sovvenuto per la restituzione di somme pagate in adempimento di obbligazioni rateali discendenti da un contratto di finanziamento destinato a un impianto fotovoltaico.

Secondo il tribunale, il debito si era estinto per effetto di una liberatoria qualificata come atto di remissione, non occorrendo accettazione del debitore e non rilevando l’assunto della banca circa la falsa rappresentazione della realtà. Contro la sentenza la banca ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi; l’intimato ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che la qualificazione giuridica della liberatoria come atto di remissione non ha formato oggetto di censura. La stessa banca ammette di averla trasmessa al debitore e di averla poi revocata con un fax, assumendo di aver scoperto un errore sulla mancata realizzazione dell’impianto.

Il Collegio osserva che è discutibile che la questione potesse essere declinata mediante il riferimento alla remissione del debito, istituto che mal si attaglia a debiti rateali già asseritamente pagati. La remissione, ai sensi dell’art. 1236 cod. civ., si sostanzia nella dichiarazione del creditore di rimettere il debito e presuppone che il debito non sia già estinto per effetto di un pagamento.

Il punto decisivo, tuttavia, è un altro. Nel ricorso si discute della rilevanza della successiva revoca della liberatoria e si addebita al tribunale di non aver considerato che l’errore determina l’annullabilità dell’atto unilaterale. Ma né dalla sentenza né, in prospettiva di autosufficienza, dal ricorso emerge che una questione del genere sia mai stata sottoposta al giudizio di merito.

La ricorrente si limita a esporre di aver revocato la liberatoria dopo il sopralluogo, senza chiarire quando e come la questione dell’annullabilità per errore essenziale e riconoscibile sia stata posta dinanzi al giudice di pace e al tribunale. Ciò determina l’inammissibilità dei motivi, con conseguente retrocessione al rango dell’irrilevanza del dato storico relativo alla consegna dell’impianto, asseritamente coperto da giudicato.

È inammissibile anche il motivo relativo agli artt. 1988 e 2697 cod. civ., per difetto di interesse: l’inammissibilità dei restanti mezzi priva di rilievo la mancata qualificazione della missiva come quietanza, poiché nessun effetto favorevole sortirebbe dalla qualificazione invocata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della banca alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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