Inammissibile il ricorso che non censura una delle autonome rationes decidendi (Cass. civ. Sez. III n. 5564 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata sia fondata su distinte e autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne da sola la statuizione, il ricorso per cassazione che non censuri una di esse è inammissibile. L’impugnazione parziale determina la formazione del giudicato sulla ratio non attinta, che rende inutile lo scrutinio dei motivi rivolti alle altre. La causa dell’inammissibilità va ravvisata nel giudicato interno sulla ragione di decisione non impugnata, e non nella carenza di interesse del ricorrente.

Il Fatto

Una società locatrice aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo contro la conduttrice, per oneri accessori a un contratto di locazione ad uso abitativo e commerciale. Il Tribunale di Torino aveva accolto l’opposizione della conduttrice dichiarando l’inefficacia del decreto ingiuntivo, sul rilievo che le fatture degli oneri non erano state accompagnate dai documenti giustificativi delle spese e dai criteri di ripartizione, nonché per intervenuta prescrizione di parte del credito.

La Corte d’appello di Torino respinse il gravame della locatrice confermando la decisione. La locatrice ricorse quindi per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 2709, 2710, 2720 e 2730 cod. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo, perché la conduttrice aveva annotato le fatture nei libri contabili obbligatori.

La Motivazione della Corte

La sentenza impugnata aveva enunciato due distinte ragioni di decisione. La prima si fondava sull’onere di specifica indicazione degli oneri accessori, discendente dall’art. 9 della legge n. 392 del 1978. La seconda, introdotta dall’espressione “in ogni caso”, escludeva che la registrazione delle fatture a iniziativa del conduttore integrasse accettazione delle stesse o valesse come ricognizione confessoria del credito dell’emittente.

Il ricorrente dichiarava di impugnare il punto contrassegnato dalla lettera “I”, che inglobava la parte finale della prima motivazione. Nell’illustrare il motivo, però, dopo aver riportato quella motivazione, indirizzava le proprie censure unicamente all’affermazione espressa con la seconda ratio, quella introdotta da “in ogni caso”. La prima ragione di decisione, imperniata sull’art. 9 della legge n. 392 del 1978, restava così incensurata.

La Corte richiama il principio secondo cui l’impugnazione non rivolta contro una delle autonome rationes decidendi produce l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato su quella ragione, piuttosto che per carenza di interesse. Il passaggio in giudicato della motivazione non attinta rende inutile lo scrutinio della seconda. Sul punto sono richiamate Cass. sez. III n. 13880 del 2020 e, in precedenza, Cass. Sez. Un. n. 7931 del 2013.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con distrazione in favore del difensore della controricorrente. La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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