Estinzione del giudizio tributario per definizione agevolata delle liti pendenti (Cass. civ. Sez. V n. 16299 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, disciplinata dall’art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197/2022, determina l’estinzione del giudizio anche in sede di legittimità. Il giudice non procede all’esame dei motivi di ricorso quando la parte depositi documentazione attestante l’adesione alla procedura e l’estinzione delle pendenze con l’erario. La declaratoria di estinzione prescinde dalla fondatezza delle censure e non implica esame nel merito dei motivi. Le spese processuali restano a carico di chi le ha anticipate.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2000, con rideterminazione del reddito secondo metodo sintetico. L’accertamento muoveva dal riscontro dell’acquisto di un’unità immobiliare avvenuto nel 2004 per un corrispettivo di € 387.340,00.
La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che riduceva parzialmente l’imponibile. Entrambe le parti appellavano e la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava i gravami. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia depositava un atto di costituzione per la sola eventuale partecipazione all’udienza.
La Motivazione della Corte
Prima di esaminare i motivi, la Corte rileva un fatto sopravvenuto. In data 5 ottobre 2023 la contribuente depositava istanza di estinzione del giudizio, facendo seguito a una nota con cui comunicava formalmente di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197/2022. La domanda era stata depositata telematicamente il 2 ottobre 2023. La parte chiariva inoltre di aver proceduto all’estinzione di tutte le pendenze eventualmente esistenti con l’erario.
La Corte verifica la documentazione prodotta e la ritiene idonea ad attestare quanto dichiarato. Il thema decidendum non riguarda più la correttezza dell’accertamento né la fondatezza dei tre motivi — error in iudicando sulla riferibilità dell’accertamento al coniuge, omesso esame di fatti decisivi, giudicato esterno su annualità diverse — ma unicamente l’effetto estintivo prodotto dall’adesione alla procedura agevolata.
Il percorso argomentativo è lineare: la definizione agevolata opera come causa di estinzione del giudizio che si produce per effetto della sola adesione documentata, senza necessità di valutare il merito della pretesa tributaria. Il giudice di legittimità prende atto della sopravvenuta caducazione della lite e dichiara l’estinzione.
Quanto alle spese processuali, la Corte le pone a carico di chi le ha anticipate, secondo il criterio proprio delle ipotesi estintive non riconducibili a soccombenza.
Nota della Redazione
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