Fisioterapista esente IVA anche senza iscrizione all’albo professionale (Cass. civ. Sez. V n. 5661 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’attività di fisioterapia integra gli estremi della prestazione paramedica resa alla persona nell’esercizio delle arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del r.d. n. 1265 del 1934, ed è compresa tra le prestazioni esenti da IVA di cui all’art. 10, primo comma, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, essendo stata espressamente inclusa dal d.m. 21 gennaio 1994. Ai fini dell’esenzione non è richiesta la specifica iscrizione ad un albo professionale, occorrendo invece la sussistenza di un valido titolo abilitante che garantisca la qualità della prestazione resa. L’accertamento sull’esistenza di tale titolo costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

Il Fatto

Il contribuente, esercente l’attività professionale di fisioterapista, riceveva un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativamente all’anno d’imposta 2008, emesso per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. Impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso.

La Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione di primo grado, rilevando che il contribuente non aveva dimostrato l’iscrizione all’albo, né l’assenza dell’albo stesso, e che l’esenzione IVA spettava unicamente per le prestazioni medico-specialistiche rese da soggetti abilitati nell’esercizio di professioni soggette a vigilanza. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’Agenzia delle entrate non si costituiva e restava intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del trattamento IVA delle prestazioni rese dal fisioterapista, muovendo dalla qualificazione dell’attività. Il primo motivo di ricorso censura la violazione dell’art. 10, primo comma, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 4, comma 1, della legge n. 42 del 1999, del d.m. 27 luglio 2000 e dell’art. 1, comma 10, della legge n. 1 del 2002, per avere la CTR escluso l’esenzione pur in presenza dei titoli abilitanti.

Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui l’attività di fisioterapia costituisce prestazione paramedica compresa tra quelle esenti, in quanto inclusa espressamente dal d.m. 21 gennaio 1994 fra le prestazioni di cui alla citata disposizione. Il riferimento è alle pronunce Cass. n. 4403 del 2001, Cass. n. 5979 del 2001, Cass. n. 6937 del 2001, Cass. n. 6944 del 2001, Cass. n. 8137 del 2002, Cass. n. 17183 del 2005 e Cass. n. 680 del 2007.

La Corte precisa il presupposto dell’esenzione: occorre un valido titolo abilitante che garantisca la qualità della prestazione, mentre non assume rilievo la specifica iscrizione ad un albo, come affermato da Cass. n. 21108 del 2020 e Cass. n. 4424 del 2003. La verifica richiesta attiene dunque alla sussistenza dell’abilitazione professionale, non all’appartenenza a un organismo professionale.

Nel caso concreto è la stessa CTR ad affermare che il ricorrente è dotato di un valido titolo abilitante, in ragione dell’equipollenza dei diplomi e degli attestati prodotti al diploma di laurea in fisioterapia. La decisione impugnata risulta pertanto contraddittoria rispetto al principio affermato, e il primo motivo è fondato.

Il secondo e il terzo motivo — con cui si deduce la violazione dell’art. 24 Cost. per avere la CTR imposto la prova di un fatto negativo, quale l’inesistenza dell’albo dei fisioterapisti — restano assorbiti. La sentenza è cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente limitatamente all’esenzione IVA. Le spese dei giudizi di merito sono compensate per la soccombenza parziale, mentre l’Agenzia è condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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