Accertamento bancario e motivazione apparente: rigetto del ricorso in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 8912 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle movimentazioni bancarie del contribuente, la motivazione della sentenza di appello non è meramente apparente quando enuncia una ratio decidendi chiara, fondata sull’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e sull’omessa giustificazione dei versamenti confluiti sul conto. Le censure sulla valutazione delle prove, proposte come error in iudicando ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sono inammissibili, operando il libero convincimento sul piano del merito. È inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., la censura di omesso esame di documenti non allegati né trascritti nel ricorso.
Il Fatto
Il contribuente, esercente attività professionale di avvocato, impugnava un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2005, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione un maggior reddito di lavoro autonomo. L’accertamento si basava sulle risultanze di un processo verbale di constatazione della G.d.F., redatto a seguito della verifica delle movimentazioni del conto corrente del contribuente e dei versamenti riconducibili all’attività professionale.
La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello del contribuente, confermando la sentenza di primo grado. Il giudice di appello riteneva che l’omessa dichiarazione dei redditi costituisse di per sé valido presupposto per l’accertamento induttivo e che il contribuente non avesse giustificato il versamento di 13.712,00 euro. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e di diverse disposizioni del d.P.R. n. 600 del 1973, lamentando che i giudici di appello avessero respinto l’appello con motivazione meramente apparente, senza esaminare le prove contrarie.
La Corte ricorda che la motivazione è meramente apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla. Nella specie la sentenza impugnata supera il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., avendo espresso una chiara ratio decidendi: l’omessa dichiarazione dei redditi come presupposto dell’accertamento induttivo e la mancata prova di una causale diversa dal compenso professionale per la somma erogata dall’istituto assicurativo.
Le restanti censure sono dichiarate inammissibili. Quanto agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte richiama il principio per cui il libero convincimento opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità: la denuncia configura un errore di fatto, censurabile nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non un vizio di violazione di norme processuali.
La censura di omesso esame dei documenti è inammissibile per difetto di specificità, avendo il ricorrente omesso di allegare i documenti, di indicarne la fase di produzione e di trascriverne il contenuto, non essendo sufficiente il generico rinvio agli atti processuali. Analogo vizio inficia la censura sul difetto di motivazione dell’atto impositivo.
La Corte ritiene inoltre inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., il rilievo sull’omessa consegna del verbale, in contrasto con l’orientamento consolidato sulla motivazione per relationem e sull’art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000. Il secondo motivo, relativo ai prelevamenti e alla Corte cost. n. 228 del 2014, è inammissibile per difetto di specificità e per il principio di autosufficienza del ricorso. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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