Estero vestizione e imposta di registro fissa sui conferimenti immobiliari (Cass. civ. Sez. V n. 5924 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’agevolazione dell’imposta di registro in misura fissa prevista dalla nota IV, parte I, lett. a), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 per i conferimenti di beni immobili a favore di società con sede in altro Stato membro presuppone l’effettività della sede estera. Il dato formale dello stabilimento all’estero può essere superato quando l’Amministrazione finanziaria offra elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che ne dimostrino la natura solo fittizia e l’assenza di reale operatività, emergendo la esterovestizione. L’accertamento della sede effettiva costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per erronea sussunzione del fatto concreto nella fattispecie presuntiva dell’art. 2729 cod. civ. In materia di imposta di registro non opera un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, riguardando i tributi non armonizzati, e non è invocabile la disciplina antielusiva quando l’Ufficio si limiti a contestare l’insussistenza dei requisiti normativi dell’agevolazione.
Il Fatto
Una società con sede legale a Londra impugnava gli avvisi di liquidazione di maggiore imposta di registro e gli avvisi di rettifica di valore notificati dall’Agenzia delle Entrate in relazione al conferimento, in suo favore, di beni immobili siti in Italia, dietro attribuzione di azioni e con accollo di rate di mutuo. L’Ufficio contestava l’applicazione dell’imposta in misura fissa e pretendeva quella proporzionale, sul rilievo che la società non fosse inglese ma italiana.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento parziale dell’appello dell’Ufficio e respingendo quello incidentale della contribuente, ricostruiva l’operazione come strumento elusivo, confermava il disconoscimento della sede estera e riduceva solo il valore rettificato di alcuni terreni. La società ricorreva per cassazione con tre motivi; l’Agenzia si costituiva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La prima censura è dichiarata inammissibile prima che infondata. La Corte ricorda che il regime della Direttiva 2008/7/CE consente la tassazione dei conferimenti esclusivamente nello Stato membro in cui si trova la sede della direzione effettiva della società al momento dell’operazione, proprio al fine di evitare l’abuso del diritto di stabilimento.
Richiamando la propria ordinanza Cass. n. 5537/2023, il Collegio conferma la legittimità del disconoscimento, da parte dell’Agenzia, della sede londinese ritenuta del tutto fittizia e strumentale a un indebito vantaggio tributario, in assenza di collegamento effettivo con lo Stato estero. La giurisprudenza ricostruisce l’esterovestizione come localizzazione all’estero della residenza fiscale al solo fine di fruire di una legislazione più vantaggiosa, valorizzando il luogo da cui promanano in concreto la direzione e la gestione dell’impresa (Cass. n. 16697/2019).
La sentenza impugnata, osserva la Corte, non inverte l’onere della prova gravante sul Fisco. La CTR ha applicato correttamente la presunzione di cui all’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986 e all’art. 2729 cod. civ., valutando in concreto la fallacità del formale stabilimento britannico, a fronte della gestione immobiliare che richiedeva presenza e operatività in Italia. La prova contraria restava nella disponibilità della contribuente, che non ha offerto circostanze di segno opposto idonee a vincere la presunzione.
La seconda censura è infondata. Il Collegio esclude l’estraneità della fattispecie all’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 e all’art. 53-bis del d.P.R. n. 131 del 1986, rilevando che l’Ufficio si è limitato ad accertare l’insussistenza dei requisiti della nota IV, parte I, della Tariffa. L’obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste solo per i tributi armonizzati (Cass. Sez. Un. n. 24823/2015).
La terza censura è infondata. L’art. 51, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986 elenca criteri pari ordinati per il controllo di valore, sicché l’Amministrazione può seguire quello che ritiene maggiormente idoneo a determinare il valore di mercato del bene, senza che la scelta di criteri diversi invalidi l’atto accertativo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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