Definizione agevolata della lite tributaria ed estinzione del giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 5923 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, quando il contribuente deposita la domanda di definizione e la documentazione del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il giudizio pendente in ogni stato e grado è dichiarato estinto. Il giudice accerta la regolarità della domanda e la sua efficacia estintiva, senza esaminare il merito dell’impugnazione. L’estinzione consegue alla sola allegazione, da entrambe le parti, della presentazione della domanda e dell’avvenuto versamento. Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate, senza alcuna statuizione di compensazione.

Il Fatto

La controversia ha origine dall’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per l’anno 2008, con il conseguente atto di irrogazione delle sanzioni. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla società.

Avverso tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, resistito dalla società con controricorso. Nelle more del giudizio di legittimità, l’Avvocatura dello Stato ha depositato nota della competente Direzione Regionale attestante la regolarità della domanda di definizione della lite ai sensi dei commi da 186 a 202 dell’art. 1, legge n. 197 del 2022, con l’intervenuto versamento della prima rata. La controricorrente ha depositato memoria chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal disposto dell’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022, che consente al contribuente di avvalersi della definizione agevolata delle controversie definibili. Il processo resta sospeso fino al 10 ottobre 2023 e, entro tale data, il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale davanti al quale pende la causa, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Il successivo comma 198 disciplina l’effetto processuale: nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è già stata fissata la data della decisione.

Il Collegio rileva che entrambe le parti hanno allegato, con riferimento al giudizio in esame, la presentazione della domanda di definizione agevolata e l’avvenuto versamento della prima rata. Tale doppia allegazione conferma il perfezionamento del procedimento definitorio.

La Corte considera, inoltre, che gli atti oggetto del giudizio sono inseriti nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023, disposizione diretta alla riduzione dei tempi per la dichiarazione delle estinzioni dei giudizi di legittimità. L’inserimento nell’elenco costituisce ulteriore riscontro della riconducibilità della controversia alla definizione agevolata.

Quanto alle conseguenze economiche, la Corte applica l’art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022, secondo cui le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate. Non è prevista alcuna pronuncia di compensazione né la liquidazione di onorari a carico della controparte, poiché l’estinzione non implica una soccombenza.

Per queste ragioni la Corte dichiara estinto il processo, senza esaminare i motivi del ricorso principale e le difese della controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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