Notifica a domiciliatario non difensore non fa decorrere termine breve (Cass. civ. Sez. II n. 5925 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la notifica della sentenza effettuata alla parte personalmente presso il domicilio eletto in uno studio legale diverso da quello del suo procuratore non costituisce notifica al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 cod. proc. civ. e, pertanto, non è idonea, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ., a far decorrere il termine breve per impugnare. Il diverso esito si produce solo quando la notifica sia effettuata presso l’avvocato difensore della parte e presso cui la parte abbia eletto domicilio.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso a favore di una società per il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo di un contratto di subappalto. La società debitrice propose opposizione dinanzi al Tribunale, che la accolse dichiarando la propria incompetenza per essere la causa compromessa in arbitri e revocando il decreto opposto.

Due soggetti, nella qualità di soci della società ormai estinta e cancellata dal registro delle imprese, proposero appello avverso tale sentenza. La Corte d’Appello rigettò le eccezioni preliminari sulla legittimazione degli appellanti e sulla procura, e nel merito confermò la decisione di primo grado. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di inammissibilità del ricorso per decorso del termine breve, a seguito della notifica della sentenza effettuata dalla controricorrente. L’eccezione è infondata: la notifica era stata eseguita alla parte personalmente presso l’indirizzo del domiciliatario, che non era anche difensore, poiché la procura era stata rilasciata esclusivamente in favore dei due avvocati.

Il Collegio richiama i propri precedenti e dà continuità al principio secondo cui la notifica della sentenza alla parte personalmente presso il domicilio eletto in studio diverso da quello del procuratore non vale come notifica al procuratore costituito ex art. 170 cod. proc. civ. e non fa decorrere il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ.; diversamente accade quando la notifica sia effettuata presso l’avvocato difensore e nel domicilio ivi eletto.

Sul primo motivo, con cui si deduceva la motivazione apparente della sentenza di appello per il solo richiamo a quella di primo grado, la Corte rileva che la doglianza attiene a una pretesa carenza assoluta di motivazione che non è riscontrabile. Dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dalla legge n. 134/2012, il sindacato sulla motivazione è consentito solo quando l’anomalia si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e incomprensibile.

Nel caso concreto la motivazione d’appello espone in modo completo ed effettivo le ragioni della decisione: la Corte territoriale ha riprodotto il contenuto della sentenza di primo grado e lo ha condiviso dopo autonoma valutazione critica, rendendo verificabile la compatibilità logico-giuridica del percorso argomentativo.

Il secondo motivo è inammissibile: le censure sull’ermeneutica contrattuale non si confrontano con la ratio decidendi, che non risiede in un’interpretazione del contratto bensì nella mancata prova dell’esistenza di un nuovo contratto orale. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la Corte ricorda che la diversa doglianza sul maggior convincimento attribuito ad alcune prove rispetto ad altre è estranea alla norma, rientrando nella valutazione consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.; la censura sulla mancata ammissione delle prove è inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza.

Il terzo e il quarto motivo sono parimenti inammissibili, non confrontandosi con la ratio secondo cui anche i lavori extracapitolato rientrano nella disciplina convenzionale e nella clausola compromissoria: l’applicabilità dell’art. 1661 cod. civ. e l’eventuale superamento delle variazioni consentite potranno essere esaminati solo in sede arbitrale. Il quinto motivo è infondato e il sesto, sulla condanna alle spese, è inammissibile perché presuppone l’accoglimento dei motivi precedenti. Il ricorso è dunque rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *