Riclassamento DOCFA e obbligo motivazionale dell’avviso (Cass. civ. Sez. 5 n. 2525 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA e gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio, l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivando da una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Solo in presenza di una diversa valutazione degli elementi di fatto la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate. La consulenza tecnica d’ufficio costituisce un mezzo istruttorio diverso dalla prova, sottratto alla disponibilità delle parti e il relativo diniego può essere motivato anche implicitamente. La violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. non consente di censurare in cassazione l’insufficienza motivazionale, non recuperabile come nullità della sentenza ai sensi del n. 4 della medesima disposizione.
Il Fatto
La società contribuente, proprietaria di un immobile di 884 mq in Napoli, presentava una dichiarazione di variazione DOCFA proponendo il riclassamento dell’unità da categoria C/3 a D/8 con rendita di € 13.026,00. L’Agenzia delle Entrate, dopo un sopralluogo, accettava la modifica di categoria ma rideterminava il valore dell’immobile in € 1.821.200,00, con conseguente rendita di € 36.424,00.
La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che respingeva il ricorso, e proponeva appello. La Commissione Tributaria Regionale della Campania confermava la decisione di primo grado, ritenendo l’avviso sufficientemente motivato e corretta la valutazione operata dall’Ufficio anche sulla base del raffronto con immobili simili. La società ricorreva quindi per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo, con cui la ricorrente prospettava la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del d. lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente, dichiarandolo inammissibile. Ha precisato che la denuncia di violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. non può veicolare censure relative alla motivazione, trattandosi di vizio di nullità della sentenza. La riformulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. ha ridotto il sindacato di legittimità al “minimo costituzionale”, precludendo la denuncia della motivazione insufficiente o contraddittoria, non recuperabile come ipotesi di nullità ai sensi del n. 4.
Quanto alla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui la CTU è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito valutare se disporne la nomina. Il diniego può essere motivato anche implicitamente, desumendosi dal contesto delle argomentazioni e dalla valutazione del quadro probatorio. Nel caso di specie, la CTR non aveva ritenuto necessario procedere alla CTU per confutare le affermazioni dell’appellante.
Con riferimento al secondo e terzo motivo, concernenti la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dei criteri di determinazione della rendita, la Corte li ha ritenuti infondati. Ha richiamato il principio per cui nella procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto non sono disattesi dall’Ufficio e la differenza deriva da una diversa valutazione tecnica del valore economico, la motivazione è soddisfatta con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Solo una diversa valutazione degli elementi di fatto impone un onere motivazionale più approfondito.
Il quarto motivo, riguardante l’asserita variazione della superficie accertata da mq 884 a mq 932, è stato respinto: gli elementi di fatto prospettati con la DOCFA sono gli stessi valutati dall’Agenzia, che ha dato una diversa valutazione del medesimo immobile. La Corte ha inoltre escluso che le indicazioni della circolare richiamata dalla legge n. 190/2014 possano trasferirsi in requisiti della motivazione dell’avviso, non essendo ciò previsto dalla norma. Il quinto motivo è stato infine dichiarato infondato, trattandosi di riproposizione delle medesime censure sul difetto motivazionale, implicitamente respinte dalla CTR.
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Nota della Redazione
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