Inammissibile il regolamento di competenza contro la decisione del giudice di pace (Cass. civ. Sez. II n. 5980 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza, necessario e facoltativo, non è esperibile nei giudizi davanti al giudice di pace, ai sensi dell’art. 46 c.p.c. I provvedimenti con cui il giudice di pace decide sulla competenza sono impugnabili esclusivamente con l’appello. Fa eccezione il solo provvedimento di sospensione del processo, impugnabile con il regolamento necessario a tutela del diritto alla ragionevole durata del processo. La rinuncia agli atti del giudizio è atto dispositivo riservato alla parte: se sottoscritta dal solo difensore e in difetto di procura speciale, è inefficace e non preclude la decisione del ricorso.

Il Fatto

Due consumatori citano davanti al Giudice di Pace di Roma una società finanziaria per ottenere la ripetizione dell’indebito oggettivo, a titolo di commissioni bancarie e di intermediazione, spese di istruttoria e di assicurazione, trattenute in occasione dell’estinzione anticipata di contratti di finanziamento contro cessione del quinto. Le somme richieste corrispondono a euro 3.438,68 ed euro 757,87.

La società eccepisce l’incompetenza per valore del giudice adito in favore del Tribunale. Il Giudice di Pace di Roma, con ordinanza del 6 giugno 2023, dichiara la propria incompetenza, ritenendo che l’accertamento sulla legittimità degli importi imponesse la disamina degli interi rapporti obbligatori presupposti, con valori eccedenti i limiti dell’art. 7 c.p.c. I consumatori propongono regolamento di competenza; nel corso del giudizio depositano atto di rinuncia agli atti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la rinuncia depositata dai ricorrenti. L’atto evoca nell’epigrafe la procura speciale in calce, ma nessun mandato a rinunciare risulta depositato. La rinuncia, pur tempestiva ex art. 390, primo comma, c.p.c., è sottoscritta dal solo difensore, privo di mandato speciale, mentre si tratta di atto dispositivo del processo riservato alla parte. Ne segue l’inefficacia della rinuncia, conformemente alle richieste della Procura generale.

Nel merito, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 38 c.p.c., sostenendo che il valore della causa dovesse determinarsi in base alla pretesa azionata nell’atto introduttivo, e non all’oggetto dell’indagine sul fondamento della domanda.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 46 c.p.c., le disposizioni sul regolamento necessario e facoltativo di competenza non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace. I provvedimenti che decidono sulla competenza, come quello impugnato, sono impugnabili con l’appello. Il Collegio richiama sul punto un consolidato orientamento, formato da Cass. Sez. 6-3 n. 711 del 2021, Sez. 6-2 n. 21975 del 2020, Sez. 6-L n. 23062 del 2018, Sez. 6-1 n. 20324 del 2013 e Sez. 2 n. 6617 del 2004.

La Corte precisa il perimetro dell’eccezione. È impugnabile con il regolamento necessario di competenza il solo provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace, perché consente alla parte di avvalersi dell’unico strumento che impedisce la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo attraverso un’immediata verifica dei presupposti della sospensione. Sul punto richiama Cass. Sez. 6-3 n. 27994 del 2017, Sez. 6-3 n. 16700 del 2014 e Sez. Un. n. 21931 del 2008. Tale ipotesi non riguarda la fattispecie.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite e con l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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