Notifica al difensore nel circondario: onere di accertare il domicilio reale (Cass. civ. Sez. II n. 3815 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di errore nell’individuazione del domicilio presso cui eseguire la notificazione, occorre distinguere a seconda che il difensore destinatario eserciti o meno la propria attività professionale nel circondario in cui si svolge la causa. Se il difensore appartiene al medesimo circondario del giudice adito, è onere della parte notificante accertare, anche attraverso il riscontro dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, a prescindere dall’indicazione fornita dallo stesso difensore nel giudizio, ove non seguita da comunicazione del successivo mutamento. Ne deriva che l’errore è imputabile al notificante e non può ritenersi sussistente la continuità tra il primo tentativo di notifica e quello successivo eseguito tardivamente, con la conseguente inammissibilità dell’impugnazione per tardività ex artt. 325, secondo comma, e 326 cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello ha rigettato la sua opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per il pagamento di una rata del corrispettivo pattuito in un contratto di mandato stipulato per l’ingaggio di un calciatore. Nel giudizio di merito la società aveva sostenuto la devoluzione della controversia agli organi dell’ordinamento sportivo e la nullità del contratto per violazione delle norme federali; entrambe le eccezioni erano state respinte.
Instaurato il giudizio di legittimità, la controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica. Il ricorso era stato spedito entro il termine, ma il primo tentativo di notifica si era perfezionato presso un indirizzo diverso da quello effettivo del difensore domiciliatario, e solo dopo il buon esito negativo era stato reiterato presso l’indirizzo corretto, quando ormai il termine era decorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di tardività, respingendo l’assunto della ricorrente secondo cui l’ordinanza interlocutoria che aveva rimesso la causa alla pubblica udienza avrebbe implicitamente rigettato l’eccezione. L’ordinanza, espressamente qualificata come interlocutoria, non ha assunto alcuna decisione sul ricorso, essendosi limitata a escludere l’evidenza decisoria e a rimettere alla discussione pubblica il merito: l’esistenza di un implicito rigetto avrebbe potuto configurarsi solo a fronte di un provvedimento che avesse deciso almeno parzialmente il ricorso.
Nel merito dell’eccezione, la sentenza impugnata risulta notificata il 16.7.2018; conteggiata la sospensione feriale, il termine per proporre ricorso scadeva il 15.10.2018. Il ricorso è stato spedito in pari data per la notifica, ma l’avviso di ricevimento è stato restituito con l’indicazione del trasferimento del difensore, e solo il 19.10.2018 è stata avviata una seconda notifica, ricevuta il 24.10.2018.
La Corte richiama il principio consolidato, già affermato da Cass. Sez. Un. n. 14594 del 2016, in continuità con le Sezioni Unite n. 3818 e n. 17352 del 2009, secondo cui, nel caso di errore nel domicilio, occorre differenziare due ipotesi: se il difensore esercita la propria attività nel circondario in cui la notifica va eseguita, è onere della parte interessata accertare, anche mediante il riscontro dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio, non essendo giustificata l’indicazione di un indirizzo diverso, quand’anche corrispondente a quello fornito dallo stesso difensore nel giudizio e non seguito da comunicazione del mutamento.
Nella specie, il difensore destinatario appartiene al foro ove si è svolta la causa, sicché spettava al notificante accertare l’effettivo domicilio prima di procedere. Irrilevante, osserva la Corte, è la circostanza che l’indirizzo errato comparisse nell’intestazione della sentenza impugnata, e non occorre valorizzare la documentazione sulla conoscenza effettiva del trasferimento: l’imputabilità dell’errore esclude la continuità tra i due tentativi di notifica, con la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione.
La ricorrente è condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità; non ricorrono invece le condizioni per la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. richiesta dalla controricorrente. La Corte dà infine atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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