Difetto di rappresentanza processuale rilevabile d’ufficio e termine di sanatoria (Cass. civ. Sez. I n. 22779 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, il fatto che l’onere di dimostrare la sussistenza dei poteri rappresentativi da parte di colui che si sia costituito in giudizio come rappresentante di una persona giuridica, e ne abbia nominato il procuratore ad litem, sussista solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte, e sempre che la fonte di detti poteri non sia soggetta a un regime di pubblicità legale, non esclude il potere generale del giudice, ai sensi dell’art. 182 c.p.c., di rilevare d’ufficio il difetto di rappresentanza e di assegnare alla parte un termine per la sanatoria, con effetti ex tunc. Il difetto di legitimatio ad processum integra la mancanza di una condizione dell’azione ed è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato, senza l’operare delle ordinarie preclusioni istruttorie. Ove il giudice assegni il termine e la parte non vi ottemperi, la costituzione va considerata invalida e, trattandosi dell’appellante, l’appello è improcedibile ai sensi dell’art. 348 c.p.c.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da una banca avverso il rigetto dell’opposizione allo stato passivo di un fallimento, che aveva negato l’ammissione di un credito per inidoneità della documentazione prodotta. La corte territoriale, dopo aver rimesso la causa sul ruolo con ordinanza, aveva concesso all’appellante un termine per il deposito della procura speciale, rilevando che il soggetto costituitosi in rappresentanza dell’istituto appariva munito dei poteri solo in virtù di una delibera e di una procura notarile non prodotte.

All’udienza successiva la banca non aveva depositato il documento richiesto. La corte partenopea, investita anche dell’eccezione sulla mancata comunicazione dell’ordinanza, ha ritenuto la comunicazione avvenuta per via telematica, con mancata consegna imputabile al difensore per casella PEC piena, e ha comunque reputato assorbente il rilievo che la causa era stata nuovamente rimessa sul ruolo con provvedimento ricevuto, senza che la documentazione fosse stata prodotta né richiesta la rimessione in termini. La banca ha proposto ricorso per cassazione in tre mezzi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato normativo dell’art. 182 c.p.c., come riformato dalla legge n. 69/2009, applicabile ratione temporis, che prevede l’assegnazione di un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, per il rilascio delle autorizzazioni o per la rinnovazione della procura. Tale disposizione — come integrata dalla riforma Cartabia di cui al d.lgs. n. 149/2022 — abilita il giudice a promuovere la sanatoria in qualsiasi fase e grado, indipendentemente dalle cause del difetto.

Il ricorrente assumeva che l’onere di provare i poteri rappresentativi sorgesse solo a fronte di tempestiva contestazione della controparte e fuori dai casi di pubblicità legale, evocando l’indirizzo di Cass. Sez. U n. 20596/2007. La Corte non nega tale principio, richiamato anche da Cass. Sez. U n. 31963/2021, ma lo distingue: esso non toglie che il giudice possa rilevare d’ufficio il difetto di rappresentanza e assegnare il termine di sanatoria, secondo l’ulteriore indirizzo di Cass. Sez. U n. 24179/2009.

La legitimatio ad processum riguarda un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale ed è questione esaminabile anche d’ufficio, come dimostra la previsione dell’art. 182, comma 2, c.p.c., in ogni stato e grado del giudizio. Non rileva il momento in cui la prova sia fornita, non operando ai relativi effetti le ordinarie preclusioni istruttorie.

La differenza sta nel meccanismo applicabile: nel caso di rilievo su eccezione di parte, è onere della controparte produrre immediatamente la documentazione; nel caso di rilievo officioso, opera l’assegnazione del termine. La Corte enuncia il principio di diritto e rigetta il primo motivo, infondato.

Il secondo e il terzo motivo sono in parte assorbiti e in parte inammissibili, per plurimi profili: sollevano questioni di merito senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e non aggrediscono specificamente la ratio decidendi assorbente della mancata produzione della procura speciale, né l’omessa richiesta di rimessione in termini alla seconda rimessione sul ruolo. Segue la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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