Inammissibile il ricorso che chiede revisione delle valutazioni di merito (Cass. civ. Sez. II n. 5982 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in sede di legittimità, il motivo che si risolva in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa a ottenere una nuova pronuncia sul fatto. L’esame dei documenti e delle deposizioni, il giudizio di attendibilità dei testi e la scelta tra le risultanze probatorie di quelle più idonee a sorreggere la motivazione costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito. Il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria non è più deducibile come vizio motivazionale dopo la novella del 2012. Il ricorso deve indicare le norme asseritamente violate, non potendosi genericamente denunciare la violazione di “norme di diritto”.

Il Fatto

Alcuni proprietari di immobili siti in un complesso condominiale convenivano in giudizio la titolare di un asserito diritto esclusivo su una cisterna, un forno con sottoforno e un lavatoio, chiedendo la cessazione delle molestie e il risarcimento del danno, oltre all’accertamento dell’inesistenza di quel diritto. La convenuta resisteva e spiegava domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà esclusiva, in subordine dell’acquisto per usucapione, in ulteriore subordine di regolamentazione dell’uso turnario.

Il Tribunale accertava la proprietà esclusiva degli attori e rigettava la riconvenzionale; la Corte d’Appello confermava. L’erede della convenuta originaria proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, articolati su pretesi errori di interpretazione dei titoli, delle risultanze istruttorie e delle pronunce intervenute tra le parti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi e li dichiara tutti inammissibili. Anzitutto rileva che il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, più volte denunciato, è stato espunto dall’ambito del vizio motivazionale utilmente deducibile in sede di legittimità a seguito della novella del 2012: le doglianze sul punto sono quindi inammissibili.

La seconda censura è inammissibile perché proposta genericamente per la violazione di “norme di diritto”, senza consentire l’individuazione delle disposizioni asseritamente violate, che la parte avrebbe dovuto indicare preferibilmente già in epigrafe.

La Corte ribadisce poi che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa a ottenere una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U n. 25776 del 25/10/2013, Rv. 627790). Non è possibile proporre un apprezzamento diverso e alternativo delle prove: l’esame dei documenti e delle deposizioni, il giudizio di attendibilità dei testi, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, che non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza dover discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive (Cass. Sez. III n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. I del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L del 13/06/2014, Rv. 631330).

Nel caso di specie la motivazione impugnata non risulta viziata da apparenza né manifestamente illogica, ed è idonea a integrare il cd. minimo costituzionale (Cass. Sez. U n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Il giudice di merito ha ritenuto corretta la ricostruzione del primo giudice sulla base dei titoli richiamati e ha escluso che fosse provata la proprietà o comproprietà dei cespiti, nonché il possesso esclusivo degli stessi, mai adeguatamente dimostrato.

La Corte distrettuale ha inoltre chiarito che le precedenti pronunce intervenute tra le parti non avevano affermato il possesso pacifico e indisturbato dei comodi, né la proprietà in capo alla dante causa, avendo semmai riconosciuto a quest’ultima la sola legittimazione attiva a domandare il risarcimento. Trattandosi di valutazione di fatto sostenuta da motivazione adeguata, essa non è utilmente censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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