Abuso di mercato, prova indiziaria unitaria e divieto di presunzione da presunzione (Cass. civ. Sez. II n. 5992 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abuso di informazioni privilegiate di cui all’art. 187-bis, comma 4, d.lgs. n. 58 del 1998, il fatto da provare mediante inferenza logica è sovente un fatto composito, che coinvolge una pluralità di soggetti: l’accertamento della responsabilità non è dunque il risultato di una catena di presunzioni, ma di una ricostruzione unitaria di accadimenti complessi. Il giudice di merito deve procedere in due fasi: una analitica, diretta a espungere gli elementi privi di efficacia probatoria; una sintetica, volta a valutare se gli indizi, nel loro combinarsi, forniscano una convincente prova per presunzioni ex art. 2729 cod. civ.. È pertanto errata la motivazione che frammenti gli indizi e invochi il divieto di praesumptio de praesumpto, non essendo configurabile una catena presuntiva quando gli elementi siano fatti noti coesistenti. Ai fini dell’illecito, l’informazione rileva come conoscenza, non essendo necessario provare il passaggio della stessa da un informatore qualificato.
Il Fatto
La Consob ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia che, accogliendo l’opposizione del ricorrente, aveva annullato una sanzione amministrativa pecuniaria e la connessa sanzione interdittiva. Le sanzioni erano state irrogate per avere il ricorrente raccomandato l’acquisto di azioni a sei clienti della banca presso cui operava, abusando di informazioni privilegiate in violazione dell’art. 187-bis, comma 4, TUF.
Secondo l’accertamento della Consob, un’operazione societaria annunciata con comunicato serale conteneva elementi di marcata price sensibility; gli investitori collegati alle società coinvolte avevano assunto posizioni rialziste prima della diffusione del comunicato. Il ricorrente avrebbe raccomandato gli acquisti grazie all’informazione ricevuta da un soggetto già a conoscenza della stessa per ragioni professionali.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello aveva ritenuto che gli eventi indicati dalla Consob non potessero essere valutati congiuntamente, per il loro carattere diacronico e non sincronico, e che si trattasse di una sequenza di presunzioni in violazione del divieto di praesumptio de praesumpto.
La Cassazione, richiamando il precedente Cass. n. 32829/2023, ricostruisce i fatti costitutivi dell’illecito: il possesso dell’informazione privilegiata, la conoscenza o conoscibilità del suo carattere privilegiato, il compimento di operazioni su strumenti finanziari utilizzandola, ovvero la comunicazione ad altri o la raccomandazione. L’informazione va intesa come conoscenza, poiché la fattispecie non richiede un collegamento causale orientato tra la conoscenza posseduta e la comunicazione di un informatore qualificato, bensì il nesso tra possesso e utilizzo.
Sul piano probatorio, la Corte distingue la prima fase analitica — che ha funzione essenzialmente negativa di scartare gli elementi privi di rilevanza — dalla seconda fase sintetica, che deve verificare se gli indizi, nel loro intrecciarsi in un quadro d’insieme, offrano una convincente prova per presunzioni (richiamata Cass. n. 7647/2023). La sentenza impugnata è priva di questa seconda fase: non valuta gli elementi complessivamente ma li frammenta, disarticolando un insieme che già conduce a una considerazione unitaria.
Il richiamo al divieto di praesumptio de praesumpto è giudicato non conferente: gli esiti dell’accertamento della Consob non costituiscono il risultato di una catena di presunzioni, ma un insieme di accadimenti complessi riferibili a più soggetti, che non si sorreggono l’uno sull’altro ma coesistono.
Ne deriva la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, perché proceda alla valutazione complessiva dei fatti secondari alla luce dei criteri dell’art. 2729 cod. civ., regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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