Correzione dell’errore materiale per doppio dispositivo nella pronuncia (Cass. civ. Sez. II n. 34976 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando un provvedimento ritualmente formato rechi, dopo l’ultima pagina, un ulteriore dispositivo riferibile a una bozza non eliminata in occasione del deposito, il vizio non integra una nullità sostanziale ma un errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.. In presenza di due dispositivi contrastanti deve darsi prevalenza a quello coerente con la motivazione sviluppata nel corpo del provvedimento. Nel procedimento di correzione degli errori materiali, avente natura sostanzialmente amministrativa, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile alcuna situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure se la parte non richiedente si opponga all’istanza di rettifica.
Il Fatto
Nei confronti di un’ordinanza della Corte di cassazione è stato promosso d’ufficio il procedimento di correzione di errore materiale. Il provvedimento, dopo avere riportato alla pagina settima il dispositivo che accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, faceva seguire alla pagina ottava un’ulteriore ipotesi alternativa di decisione, recante un dispositivo che accoglieva invece il primo motivo con assorbimento del secondo.
La contraddittorietà dei due dispositivi ha reso necessario l’intervento correttivo, al fine di espungere la parte non coerente con l’impianto motivazionale della pronuncia.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio già affermato in sede di legittimità: quando a un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti affogliata, per mero disguido materiale, la copia del dispositivo riferibile a una diversa causa, il vizio è dato dalla coesistenza di due dispositivi. Se dalla diversità delle parti e dell’oggetto emerge che l’ulteriore dispositivo non atteneva alla causa, quel vizio non assurge a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. (così Cass. n. 25541/2020 e Cass. n. 4391/2009).
Il Collegio ritiene che tale principio trovi applicazione anche nel caso in esame, nel quale la pagina ottava appare chiaramente riferita al contenuto di una bozza predisposta dall’estensore e poi non eliminata in occasione del deposito finale. Deve quindi darsi prevalenza al contenuto del dispositivo di pagina settima, essendo lo stesso coerente con le motivazioni sviluppate nel corpo dell’ordinanza.
Non sussistono dubbi sulla riferibilità del primo dispositivo e della motivazione che lo sorregge alla causa introdotta dal ricorrente; va pertanto ordinata la correzione dell’errore materiale, disponendosi che dal contenuto del provvedimento debba escludersi quanto riportato a pagina ottava.
Quanto alle spese, la Corte esclude che vi sia luogo a provvedere. Richiamando le Sezioni Unite n. 29432/2024, si afferma che nel procedimento di correzione di cui agli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché non è in nessun caso configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica.
Nota della Redazione
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