Opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 e regolazione unitaria delle spese (Cass. civ. Sez. II n. 5994 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 5-ter l. 89/2001 avverso il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione non introduce un autonomo grado di impugnazione, ma costituisce la seconda fase, a contraddittorio pieno, di un procedimento unico. Ove l’opposizione della parte privata sia accolta, anche solo parzialmente, le spese non vanno liquidate con riguardo alla sola fase di opposizione, ma regolate complessivamente in relazione all’intera vicenda processuale, secondo il criterio di soccombenza e mediante una valutazione unitaria del procedimento. La statuizione sulle spese è pertanto indivisibile, salvo che il giudice dell’opposizione scelga consapevolmente di compensarle, in tutto o in parte, distinguendo tra le due fasi. All’esito della complessiva riliquidazione non trova più applicazione la tabella relativa alla sola fase monitoria, ma quella pertinente alla fase di opposizione.
Il Fatto
La vicenda muove da un giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di un precedente processo, definito in primo grado con decreto della Corte di appello di Roma. Seguiva la fase di ottemperanza dinanzi al TAR Lazio. Instaurato il giudizio per l’ottenimento dell’equo indennizzo, in fase monocratica la Corte di appello riconosceva alla parte privata la somma di euro 1.000,00, oltre interessi, esborsi e compensi professionali.
Nella successiva fase collegiale, accolta l’opposizione della parte privata, l’importo veniva riliquidato in misura superiore, sia per l’indennizzo sia per il compenso professionale, oltre agli esborsi. Avverso tale decreto la parte privata ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi, censurando la quantificazione dei compensi e degli esborsi del procedimento monitorio e di quello di opposizione. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, esaminati congiuntamente. Il ricorrente deduceva la violazione dell’effetto espansivo interno e del divieto di reformatio in peius, oltre a un difetto di motivazione. Il Collegio osserva che l’opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 non apre un autonomo grado di impugnazione, ma rappresenta la seconda fase di un procedimento unico. Quando l’opposizione della parte privata è accolta, le spese devono essere regolate in relazione all’intero procedimento, nelle sue due fasi, in base al criterio della soccombenza.
Richiamando Cass. n. 6851/2016 e Cass. n. 9728/2020, la Corte conferma che la regolazione complessiva governa anche la liquidazione degli onorari. Sul secondo motivo rileva che la motivazione impugnata è presente, effettiva e adeguata, non ravvisandosi il denunciato difetto sotto l’aspetto grafico.
Il terzo e il settimo motivo, esaminati insieme per connessione, investono la liquidazione dei compensi rispettivamente per il procedimento monitorio e per quello di opposizione. La Corte ribadisce che, in caso di accoglimento dell’opposizione, le spese vanno regolate a misura dell’intera vicenda processuale e non soltanto della fase di opposizione, con valutazione complessiva del procedimento di equa riparazione. La statuizione sulle spese è indivisibile, salvo diversa e consapevole tecnica di compensazione. Nel caso concreto la liquidazione complessiva per le due fasi non risulta inferiore ai minimi, tenuto conto del valore della controversia e dell’esclusiva applicazione della tabella n. 12, non più della tabella n. 8, relativa alla sola fase monitoria.
Il quarto, quinto e sesto motivo concernono la mancata liquidazione della maggiorazione per la redazione degli atti depositati con modalità telematiche. La Corte li respinge, rilevando che la liquidazione vi è stata: poiché la quantificazione è complessiva, la previsione di compenso per l’impiego delle modalità telematiche opera anche per la fase monitoria. Il decreto impugnato attesta l’incremento del 30% ex art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 37/2018 proprio per l’effetto della redazione telematica degli atti.
L’ottavo e il nono motivo, infine, sono dichiarati inammissibili: le doglianze sulla mancata distinzione tra esborsi del procedimento monitorio e di opposizione avrebbero dovuto essere veicolate con il procedimento di correzione degli errori materiali o, se del caso, con la revocazione dinanzi alla stessa Corte di appello. Il ricorso è rigettato per intero, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Ministero e senza raddoppio del contributo, non applicabile in materia di equa riparazione.
Nota della Redazione
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