Compenso avvocato condizionato all’incasso del terzo è condizione mista (Cass. civ. Sez. II n. 19022 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La condizione che subordina il pagamento delle competenze professionali all’adempimento di un terzo, quale l’incasso di una somma da questi dovuta, non è meramente potestativa, poiché l’evento non dipende dal mero arbitrio della parte ma dal concorso del caso o di fattori estrinseci. Essa integra una condizione mista, in parte casuale e in parte potestativa, soggetta alla disciplina degli artt. 1358 e 1359 cod. civ., da riferirsi anche al segmento non casuale. Ne deriva l’obbligo di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza, anche nell’attività di attuazione dell’elemento potestativo. Il giudice di merito che qualifichi diversamente la clausola e ne deduca l’esigibilità del credito incorre in errata interpretazione del contratto e in violazione dei criteri legali di ermeneutica.
Il Fatto
Un avvocato, premettendo di aver assistito due clienti in più giudizi e di aver concluso con loro un patto di quota lite, agiva in via monitoria per il pagamento delle proprie competenze. I clienti si opponevano, deducendo che il pagamento era condizionato all’incasso delle somme dovute dal condominio e che era stato già versato un acconto.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza, accoglieva la domanda e determinava il compenso al lordo dell’acconto, condannando i clienti alla differenza. Avverso tale pronuncia i clienti proponevano ricorso per cassazione; l’avvocato resisteva con controricorso e ricorso incidentale. Il ricorso era avviato alla trattazione camerale.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda la qualificazione della clausola transattiva che subordina il pagamento delle competenze professionali all’adempimento del condominio. I ricorrenti lamentavano l’errata applicazione dell’art. 1355 cod. civ. e il travisamento dei fatti, sostenendo che l’obbligo era condizionato al saldo e non all’acconto già versato.
La Corte richiama la distinzione tra condizione meramente potestativa e condizione potestativa. La prima consiste in un fatto volontario il cui compimento dipende dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità, e manifesta l’assenza di una seria volontà di vincolarsi. La seconda è collegata a valutazioni di interesse e convenienza, capace di soddisfare anche l’interesse proprio del contraente, soprattutto quando la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci.
Nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non sussiste alcuna condizione meramente potestativa, poiché il pagamento era condizionato all’adempimento del terzo. Si configura pertanto una condizione mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dal terzo e in parte dalla volontà di un contraente, soggetta agli artt. 1358 e 1359 cod. civ., da intendersi riferita anche al segmento non casuale.
La Corte richiama i propri precedenti sul punto, tra cui Cass., Sez. V, n. 30143 del 2019 e Cass., Sez. III, n. 18239 del 2014 per la distinzione tra le due figure, Cass., Sez. II, n. 23014 del 2012 per l’estensione della disciplina al segmento non casuale, e Cass., Sez. Un., n. 18450 del 2005 per l’obbligo di buona fede nell’attuazione dell’elemento potestativo. Il contratto sottoposto a condizione potestativa mista impone alle parti l’obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza.
Risultano quindi non comprensibili né la prevalenza dell’argomento logico sul dato testuale, né l’interpretazione della clausola come riferita al versamento dell’anticipo o alla decadenza dal beneficio del termine. Il Tribunale dovrà valutare la pretesa alla luce della transazione e delle condizioni pattuite. L’accoglimento dei primi due motivi assorbe il terzo e il ricorso incidentale; la pronuncia è cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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