Prova della simulazione per gli eredi e limiti alla prova testimoniale (Cass. civ. Sez. II n. 5642 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli eredi legittimi che agiscono per far accertare la simulazione assoluta di atti di compravendita immobiliare stipulati dal de cuius soggiacciono agli stessi limiti probatori previsti per le parti dell’atto simulato. Quando la compravendita richiede la forma scritta ad substantiam, la prova della simulazione non può darsi per testimoni o per presunzioni, ma esige la produzione della controdichiarazione proveniente dalla parte contro cui la domanda è proposta. L’interpretazione della domanda giudiziale costituisce giudizio di fatto, incensurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia compiuto l’indagine e motivato il proprio convincimento. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, sia obiettivamente inidonea a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice.

Il Fatto

I coeredi di un venditore convenivano davanti al Tribunale di Nola gli acquirenti di due immobili, chiedendo che fosse accertata la simulazione assoluta delle compravendite, stipulate dal loro congiunto in favore della sorella, con la partecipazione agli atti del coniuge di questa. Chiedevano la restituzione dei beni e delle rendite percepite.

Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile e rigettava l’impugnazione, rilevando che gli attori avevano agito quali eredi legittimi e non quali legittimari, con la conseguente applicazione dei limiti probatori propri delle parti del contratto simulato. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il terzo motivo, che denunciava la motivazione apparente della sentenza d’appello. Il vizio, ricorda il Collegio, ricorre quando la motivazione — pur graficamente esistente — non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 2767 del 2023 e la Sezioni Unite n. 22232 del 2016. Nel caso concreto la sentenza impugnata è motivata in modo chiaro: il suo nucleo argomentativo risiede nella qualificazione della domanda come proposta dagli attori in qualità di eredi legittimi, con le conseguenti limitazioni all’ingresso della prova orale e presuntiva. Il motivo è inammissibile.

Quanto al primo motivo, che lamentava l’omessa pronuncia sulle domande gradate, la Corte rileva che i giudici di merito hanno disatteso tutte le domande: quella principale di simulazione, quella gradata di inefficacia e la revocatoria. Viene richiamato il principio secondo cui l’interpretazione della domanda è giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, salvo che il giudice abbia omesso l’indagine interpretativa (Cass. n. 26848 del 2023, in connessione con Cass. n. 5876 del 2011).

La Corte affronta poi il profilo del c.d. doppia conforme ex art. 348-ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ.: l’inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi non richiede identità integrale delle due decisioni, bastando che le statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali. Ciò esclude l’ingresso del motivo fondato sull’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Infine, il secondo motivo è respinto nel merito. La Corte chiarisce che il giudice d’appello non ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità delle prove orali. I provvedimenti istruttori hanno carattere ordinatorio e possono sempre essere revocati: al momento della decisione il Tribunale ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale perché agli attori, agenti come eredi legittimi, si applicano gli stessi limiti probatori previsti per le parti del contratto simulato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato del ricorso in via integrale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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