Decadenza impugnazione licenziamento e interposizione fittizia nell’appalto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6266 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di appalto di servizi, il termine decadenziale previsto dall’art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183 del 2010 richiede sempre un atto scritto dal quale possa decorrere. Ove il licenziamento sia intimato in forma scritta dall’appaltatore, datore di lavoro formale, i termini decorrono soltanto nei confronti di chi ha adottato l’atto, mentre nei confronti dell’appaltante/utilizzatore nessuna decadenza è invocabile, salvo che quest’ultimo neghi con atto scritto la titolarità del rapporto. L’azione di accertamento dell’uso fraudolento dell’appalto e dell’interposizione fittizia di manodopera proposta nei confronti dell’utilizzatore non è perciò assoggettata ad alcun termine decadenziale.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una società cooperativa che gestiva un appalto di facchinaggio, veniva licenziato con lettera dell’8.1.2016. Con successiva lettera del 19.1.2016 impugnava stragiudizialmente il recesso, prospettando nei soli confronti della società appaltante una interposizione fittizia di manodopera.

Solo il 23.3.2020 il lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento e la fattispecie interpositiva davanti al giudice del lavoro. La Corte d’appello di Ancona, confermando la decisione di primo grado, dichiarava la decadenza dall’azione, ritenendo che il termine decorresse dall’atto scritto di licenziamento. Il lavoratore ricorre per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che l’art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183 del 2010 estende l’applicazione dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 anche a ogni caso in cui si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto. Il nodo è stabilire da quale atto decorra il termine.

Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento: i termini decadenziali si applicano, in caso di azione volta alla costituzione di un rapporto con l’utilizzatore, solo quando vi sia un atto scritto dell’appaltante che neghi la titolarità del rapporto. Vengono citate Cass. n. 30490 del 2021 e Cass. n. 13202 del 2022, secondo cui, quando ancora è sussistente il rapporto con l’appaltatore, manca un atto scritto da impugnare e il regime decadenziale non opera.

La Corte passa poi alle ipotesi di rapporto già risolto. Cass. n. 523 del 2019 ha escluso la decorrenza della decadenza dal licenziamento orale intimato dall’appaltatore. Cass. n. 40652 del 2021 ha ribadito la necessità di un provvedimento o di un atto da impugnare, un “fatto tipizzato”, perché il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine dell’applicazione della disciplina. Cass. n. 24437 del 2022 ha precisato che, per impedire la decadenza, è sufficiente impugnare il licenziamento nei confronti del datore formale.

Da qui il principio: l’atto di licenziamento scritto dell’appaltatore consente l’avvio dei termini di decadenza nei soli confronti di chi lo ha adottato; verso l’appaltante/utilizzatore nessuna decadenza è invocabile, salvo che questi neghi con atto scritto la titolarità del rapporto.

La Corte dichiara l’erroneità della sentenza impugnata. La società cooperativa datrice aveva licenziato il lavoratore, ma la società appaltante, utilizzatrice delle prestazioni, non aveva mai adottato alcun atto scritto di contestazione della titolarità del rapporto. L’azione giudiziale di interposizione fittizia, proposta nei soli confronti dell’utilizzatore, non poteva dunque ritenersi assoggettata ad alcun regime decadenziale. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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