Spese di lite nel giudizio di rinvio liquidate per tutti i gradi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6268 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio, investito della causa per la determinazione delle spese, deve statuire su quelle di tutti i gradi del processo, non limitandosi al giudizio di legittimità e a quello di rinvio. La declaratoria di assorbimento di una questione non costituisce decisione di merito e non forma giudicato sulla questione assorbita. Nel liquidare le spese il giudice deve suddividere l’importo tra i singoli giudizi e le rispettive fasi, indicando i criteri e i parametri tariffari utilizzati, così da consentire alla parte di controllare il rispetto dei limiti di legge e delle tariffe.

Il Fatto

Il lavoratore aveva impugnato i contratti di somministrazione a termine stipulati nel 2005, deducendo la loro nullità. In forza di quei contratti aveva prestato attività con mansioni di portalettere in favore della società utilizzatrice.

La Corte d’Appello di Milano aveva accolto la domanda, accertando un rapporto a tempo indeterminato e condannando la società alla riammissione e al pagamento delle retribuzioni. Su ricorso della società, la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 1632/2019 aveva cassato la pronuncia solo sul punto del risarcimento, per lo ius superveniens dell’art. 32 legge n. 183 del 2010, rinviando alla Corte d’Appello in diversa composizione. Il giudice di rinvio aveva poi liquidato l’indennità risarcitoria e condannato la società alle spese del solo giudizio di legittimità e di rinvio.

La Motivazione della Corte

Il lavoratore ha censurato la sentenza di rinvio per non avere liquidato le spese del primo e del secondo grado, benché richieste, e per avere accorpato in un unico importo le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio, senza suddividerle per giudizio e per fase né indicare i parametri tariffari seguiti.

La Corte muove dall’ordinanza rescindente n. 1632/2019, che aveva accolto il motivo sulla legge n. 183/2010 e, contestualmente, dichiarato assorbito il ricorso incidentale sulle spese di merito, demandando al giudice di rinvio la loro determinazione. Da qui il principio centrale: la declaratoria di assorbimento di una questione non dà luogo a decisione di merito e non può formare giudicato sulla questione assorbita.

Ne discende che il giudice di rinvio avrebbe dovuto provvedere sulle spese di tutti i gradi, non solo di legittimità e rinvio, e non lo ha fatto senza alcuna motivazione specifica. La Corte richiama il principio per cui il giudice di rinvio, chiamato a provvedere anche sulle spese di legittimità, applica la soccombenza all’esito globale del processo, non ai singoli gradi (Cass. n. 32906/22; Cass. n. 7243/2006).

Tale criterio può incidere sulla compensazione totale o parziale delle spese (Cass. n. 9783/2003; Cass. n. 9690/2003), ma non consente di accorpare la liquidazione del giudizio di legittimità e di quello di rinvio, né di omettere quella di primo e secondo grado. La liquidazione, inoltre, deve essere eseguita in modo da mettere la parte in grado di controllare il rispetto dei limiti tariffari e di denunciare le violazioni di legge o delle tariffe.

La sentenza è quindi cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, per i necessari accertamenti di fatto sull’attività processuale svolta e sulla quantificazione dei compensi, e per le determinazioni sulle spese anche del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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