Incompetenza Ispettorato Lavoro: questione non dedotta nei gradi di merito è inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22609 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a sanzioni amministrative, la questione di incompetenza assoluta dell’organo che ha irrogato la sanzione deve essere prospettata nel ricorso introduttivo, non essendo consentito al giudice di rilevarla d’ufficio, salvo l’ipotesi di inesistenza del provvedimento. La questione sollevata per la prima volta con la memoria depositata nel giudizio di legittimità è pertanto inammissibile. Nel settore edile, l’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, attribuiva al personale ispettivo del Ministero del Lavoro una competenza concorrente alla vigilanza in materia di salute e sicurezza, escludendosi così l’incompetenza assoluta in ordine all’accertamento dell’obbligo di tenuta del registro infortuni.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze ha respinto l’appello della società ricorrente, confermando il rigetto dell’opposizione avverso un’ordinanza ingiunzione con cui la Direzione Territoriale del Lavoro aveva sanzionato la società per l’illecito di cui all’art. 4, comma 5, lett. o), d.lgs. n. 626 del 1994, per l’omessa esibizione del registro infortuni durante un accesso ispettivo presso un cantiere edile.

La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando l’erronea applicazione della norma, l’omesso esame di fatti decisivi e vizi di motivazione in ordine all’entità della sanzione. Con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. ha inoltre dedotto, per la prima volta, la nullità della sanzione per incompetenza dell’Ispettorato del Lavoro.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, con cui la ricorrente contestava le valutazioni dei giudici di merito sulla temporaneità del cantiere e sulla presenza in loco di una struttura amministrativa idonea alla tenuta del registro. Tali censure, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione dei fatti storici, estranea al sindacato di legittimità.

Il Collegio ha ribadito il discrimine tra violazione o falsa applicazione di norme ed erronea ricognizione della fattispecie concreta: solo quest’ultima, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, sfugge al giudizio di cassazione. Ha inoltre richiamato la preclusione della disciplina della doppia conforme, di cui all’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., non avendo la ricorrente allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché, sotto la denuncia della violazione dell’art. 3, legge n. 689 del 1981, la società contestava in realtà l’esito dell’accertamento ispettivo, prospettando l’assenza di colpa del legale rappresentante per l’avvenuto adempimento mediante tenuta di una copia del registro. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di specificità in ordine alla dedotta violazione dell’art. 6, comma 12, legge n. 150 del 2011.

La Corte ha poi esaminato la questione, sollevata solo in memoria, dell’incompetenza dell’Ispettorato del Lavoro, invocando il precedente che riserva alla ASL la potestà sanzionatoria. Ha osservato che la legge n. 689 del 1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio, nel quale le ragioni di nullità o annullamento vanno prospettate nel ricorso introduttivo, con la sola eccezione delle ipotesi di inesistenza. Solo il vizio di incompetenza assoluta è rilevabile d’ufficio, mentre quello relativo deve essere dedotto dalla parte con il ricorso.

Nel merito, la Corte ha rilevato che l’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008, applicabile ratione temporis, attribuiva al personale ispettivo del Ministero del Lavoro una competenza concorrente di vigilanza nel settore edile. Ne ha tratto l’esclusione di un’incompetenza assoluta e la conseguente inammissibilità della questione. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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