Previdenza forense, rivalutazione redditi e contribuzione effettivamente versata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24925 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982 va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n. 576/1980, ai sensi dell’art. 27, co. 4, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980. L’art. 27, co. 4 non è norma di diritto transitorio, ma criterio generale applicabile anche alle pensioni liquidate dopo l’entrata in vigore della legge. La rivalutazione dei redditi non è componente neutra: incide sul quantum dell’obbligazione contributiva, poiché è parte integrante del reddito. Ne consegue che, essendo dovuti contributi parametrati al maggiore indice, il versamento di importi calcolati sul minore coefficiente configura inadempimento parziale. I redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione sono quelli coperti da contribuzione effettivamente versata: in caso di applicazione di un coefficiente ISTAT inferiore a quello dovuto, la pensione va calcolata sul reddito rivalutato secondo il minor coefficiente applicato.

Il Fatto

I professionisti iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense chiedevano la riliquidazione della pensione di vecchiaia previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980, secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, pari al 21,1%, anziché dal 1981 secondo l’indice dell’anno 1981, pari al 18,7%, come applicato dalla Cassa.

La Corte d’appello di Milano aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda, ritenendo applicabile anche alle pensioni maturate dopo il 1980 l’art. 27, ult. co., legge n. 576/1980, e respingendo la domanda della Cassa di condanna al pagamento delle differenze contributive. La Cassa ricorre per quattro motivi; i professionisti resistono con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte richiama i propri precedenti sul tema — Cass. n. 9698/2010, Cass. n. 16585/2023, Cass. n. 27609/2024 — secondo cui la rivalutazione dei redditi opera in conformità all’art. 27, co. 4, ovvero secondo l’indice medio annuo relativo all’anno di entrata in vigore della legge, cioè il 1980, e dunque sulla base della variazione ISTAT registrata nell’anno precedente, ovvero nel 1979. Tali pronunce poggiano sul rilievo delle Sezioni Unite n. 7281/2004: l’art. 27, co. 4 non è norma di diritto transitorio, ma detta un criterio generale applicabile anche alle pensioni liquidate dopo l’entrata in vigore della legge.

Il fatto che l’art. 26, co. 1 richiami le pensioni maturate dal 1982 non toglie che, ai fini del calcolo secondo il sistema retributivo, la media dei dieci migliori redditi computati sui quindici anni solari anteriori operi previa rivalutazione a partire dal 1980. La Corte distingue la tematica della rivalutazione delle pensioni (art. 16, co. 1) da quella della rivalutazione dei redditi (art. 15), cui si riferisce la sentenza delle Sezioni Unite. Conferma la lettura il secondo comma dell’art. 27, che fissa la redazione della prima tabella entro quattro mesi dal 12.10.1980, e quindi entro il 12.2.1981, non compatibile con l’adozione dell’indice medio annuo del 1981.

Il secondo e il quarto motivo, trattati congiuntamente, sono fondati. La Corte esclude che la rivalutazione sia componente neutra rispetto all’obbligazione contributiva: essa è parte integrante del reddito, con la conseguenza che rileva non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato. Essendo stati versati contributi parametrati a un montante inferiore (18,7% anziché 21,1%), sussiste violazione dell’obbligazione contributiva. L’inadempimento non è sanato dal pagamento del contributo integrativo né dei contributi di cui all’art. 10, co. 1, lett. b).

Quanto alla buona fede, la Corte precisa che l’errore può valere come causa non imputabile ex art. 1218 c.c., ma attiene alla non imputabilità, non all’inadempimento; il tema della prova liberatoria andrà valutato in sede di rinvio. In tema di responsabilità contrattuale, al creditore basta allegare l’inadempimento, mentre incombe sul debitore provare l’adempimento.

Sulla misura della pensione, la Corte richiama Cass. n. 5672/2012, Cass. n. 7621/2015, Cass. n. 15643/2018, Cass. n. 30421/2019, Cass. n. 694/2021: la contribuzione effettiva non significa integrale, ma la pensione si commisura alla contribuzione versata, escluso ogni automatismo delle prestazioni. Il reddito da considerare è solo quello su cui si sono effettivamente versati i contributi. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione; il terzo motivo è dichiarato inammissibile e infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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