Opposizione allo stato passivo non è appello: no alla specificità dei motivi (Cass. civ. Sez. I n. 6563 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione allo stato passivo del fallimento, pur avendo natura impugnatoria, non è configurabile come giudizio di appello, ma introduce a tutti gli effetti un procedimento di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata dal giudice delegato sulla base di una cognizione sommaria in sede di verifica. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 342 cod. proc. civ. in tema di specificità dei motivi di impugnazione. L’eventuale genericità delle censure mosse al provvedimento del giudice delegato potrà semmai dar luogo al rigetto nel merito dell’opposizione, ove si risolva in un difetto di allegazione dei fatti che ne giustificano la riforma, ma non ne determina l’inammissibilità.

Il Fatto

La società ricorrente, agente della riscossione, proponeva opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. avverso il provvedimento del giudice delegato, lamentando la parziale esclusione del credito insinuato. Assumeva che il provvedimento fosse viziato dalla non corretta valutazione della documentazione allegata alla domanda e dall’omessa considerazione della condotta processuale del curatore, che aveva dato atto delle ipoteche iscritte a garanzia del credito e, dunque, di una circostanza idonea a dimostrare l’intervenuta notifica delle cartelle e il mancato decorso del termine di prescrizione.

Il Tribunale di Messina, con decreto del 22.7.2016, dichiarava inammissibile l’opposizione. Rilevava che, a fronte di un provvedimento articolato, era onere dell’opponente precisare quali parti intendesse contestare e indicare i motivi specifici di doglianza. Non poteva quindi ritenersi ammissibile un ricorso che riproponeva per intero la domanda senza specificare le contestazioni. Avverso tale decreto la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della natura del giudizio di opposizione allo stato passivo e dei suoi rapporti con i requisiti di specificità propri dell’appello. Il Tribunale aveva ritenuto che il ricorso dovesse caratterizzarsi per l’assoluta puntualità delle contestazioni, come qualsiasi atto di appello avverso il provvedimento del giudice.

Tale assunto è errato. La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata, che ha sempre evidenziato la differenza tra giudizio di appello e giudizio di opposizione allo stato passivo. In particolare, è stato affermato che l’opposizione, pur avendo natura impugnatoria, non è configurabile come giudizio di appello, ma introduce un procedimento di primo grado a cognizione piena (così Cass. Sez. I, Ordinanza n. 35254 del 18/12/2023).

Da tale qualificazione deriva l’inapplicabilità dell’art. 342 cod. proc. civ. in tema di specificità dei motivi di impugnazione. L’eventuale genericità delle censure potrà semmai dar luogo al rigetto nel merito dell’opposizione, ove si risolva in un difetto di allegazione dei fatti che ne giustificano la riforma. Non può invece fondare una pronuncia di inammissibilità.

Il primo motivo è dunque fondato. L’accoglimento comporta l’assorbimento del secondo motivo, che investe la pronuncia sulle spese, la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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