Presunzioni semplici nel processo tributario e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 6564 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni semplici, la censura che investe la valutazione degli elementi indiziari è deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ. solo se denuncia l’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, non la diversa lettura delle risultanze di causa, che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito. Il vizio di motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., è confinato al minimo costituzionale e non è invocabile per il semplice difetto di sufficienza. La Corte può controllare se l’art. 2729 cod. civ. sia stato applicato non solo in astratto, ma anche in concreto.

Il Fatto

Il contribuente, socio e presidente di una società di capitali, era destinatario di dieci avvisi di accertamento, otto per le annualità d’imposta 2002/2008 e due per l’irrogazione di sanzioni, fondati sui dati rinvenuti nel personal computer di un professionista estero posto sotto sequestro. La pretesa erariale muoveva da tabulati e da un mandato all’incasso non sottoscritto dal contribuente.

La CTP accoglieva i ricorsi riuniti, ritenendo la pretesa sfornita di prova. La Commissione Tributaria regionale del Piemonte riformava la decisione, reputando applicabile l’art. 2729 cod. civ. e non l’art. 2702 cod. civ.. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono esaminati congiuntamente, poiché condividono lo stesso profilo di inammissibilità. Riqualificata la doglianza ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., la Corte ricorda che il vizio di violazione di legge consiste nell’erronea ricognizione della fattispecie astratta e implica un problema interpretativo della norma, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce alla valutazione del giudice di merito.

Il giudice di legittimità non riesamina il merito dell’intera vicenda, ma controlla solo la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni. Spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere tra le risultanze del processo quelle ritenute più idonee.

Quanto al vizio di motivazione, per un provvedimento pubblicato dopo l’11 settembre 2012 resta applicabile il nuovo testo dell’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., la cui riformulazione, secondo le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, va intesa come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità. È denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa o incomprensibile.

Le censure si esauriscono in una richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie e non disvelano la corretta interpretazione delle norme, limitandosi a proporre una diversa lettura. Inoltre il ricorrente richiama fonti di prova senza trascriverle né riportarne il contenuto, in violazione del principio di autosufficienza. Nel merito i motivi sono comunque infondati: la sentenza n. 17183 del 2015 non esige un quid pluris, ma impone una valutazione unitaria dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; la sentenza n. 9102 del 2012 conferma che gli indizi idonei costituiscono prova completa, senza necessità di ulteriori riscontri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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