Inammissibile il ricorso che oppone una diversa lettura degli atti di causa (Cass. civ. Sez. I n. 22785 del 07.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che non attinga le ragioni fondanti la decisione impugnata e si limiti a contrapporre alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura degli atti di causa, sollecitando un nuovo giudizio di merito. Il giudice d’appello, in forza dell’effetto devolutivo, può fondare la decisione su ragioni che, pur non specificamente dedotte dall’appellante, siano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente fatte valere, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Il giudicato interno non si forma sul fatto, ma su una statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto, sicché l’appello su uno solo dei suoi elementi riapre la cognizione sull’intera questione.
Il Fatto
Un Consorzio interprovinciale conveniva in giudizio un Comune per ottenere il pagamento della quota di partecipazione alle perdite e dei contributi consortili maturati dal 1991. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione; all’esito del regolamento preventivo questa Corte dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario. Riassunto il giudizio, il Tribunale condannava il Comune al pagamento di una somma rilevante, oltre interessi.
La Corte d’appello accoglieva parzialmente l’impugnazione del Comune, riducendo l’importo dovuto. Riteneva che il criterio di determinazione del contributo consortile dovesse restare quello originario, non essendo utilizzabile la successiva delibera che lo aveva innalzato: la sua adozione, benché poi annullata in sede giurisdizionale, esprimeva la volontà dell’ente consorziato di rimuovere il criterio precedente. Il Consorzio ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, per connessione, dichiarandoli entrambi inammissibili. Il primo motivo deduceva la falsa applicazione dell’art. 2735 cod. civ. in tema di confessione stragiudiziale, ma non attingeva le ragioni fondanti la decisione del giudice di merito. La Corte d’appello non aveva negato l’acquisizione del fatto storico della delibera, bensì aveva ritenuto che la successiva delibera sostitutiva, ancorché annullata, dimostrasse la volontà di rimuovere la precedente.
Il terzo motivo si limitava a contrapporre la propria interpretazione degli atti a quella del giudice di merito, chiedendo a questa Corte di aderirvi. Una censura così costruita non denuncia un errore di diritto, ma sollecita un diverso apprezzamento del merito, estraneo al giudizio di legittimità. Sul punto la Corte richiama il proprio costante orientamento in tema di specificità del motivo, citando Sez. 6-3 n. 19989 del 2017 e Sez. 2 n. 9450 del 2024.
Il secondo motivo, articolato in tre censure, è in parte infondato e in parte inammissibile. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., il ricorrente non aveva dedotto la mancanza di specifici motivi di appello, ma solo la loro erroneità. Quanto all’art. 112 cod. proc. civ., la Corte ricorda che l’effetto devolutivo non impedisce al giudice d’appello di fondare la decisione su ragioni in diretta connessione con quelle dedotte, costituendone antecedente logico e giuridico, potendo riesaminare l’intera vicenda senza coinvolgere punti suscettibili di giudicato interno. Soccorrono, sul punto, Sez. 2 n. 30129 del 2024, Sez. 3 n. 9202 del 2018 e Sez. 1 n. 2973 del 2006.
Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto: l’appello su uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera questione, consentendo al giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche negli aspetti coessenziali non singolarmente coinvolti dal gravame, secondo Sez. 3 n. 30728 del 2022. La doglianza ex art. 345 cod. proc. civ. è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato le domande o eccezioni nuove. Il ricorso è dunque respinto, con i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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