Difetto di contraddittorio dedotto in appello: inammissibile per carenza di interesse (Cass. civ. Sez. II n. 6815 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di interruzione del processo per morte di una parte, la legittimazione passiva va individuata allo stato degli atti nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo a succedere, salvo che sia conosciuta o conoscibile con l’ordinaria diligenza una circostanza idonea a dimostrare il venir meno di quel titolo. Il chiamato all’eredità, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come erede, non assume la qualità di erede, ma ha l’onere di contestare, costituendosi, l’effettiva assunzione di tale qualità e il conseguente difetto di legittimazione. Tuttavia, la denuncia di non integrità del contraddittorio avanzata per la prima volta in appello dall’attore soccombente, che abbia agito senza convenire tutti i litisconsorti necessari e senza sollecitare l’integrazione in primo grado, è inammissibile per carenza di interesse: la sentenza di rigetto non pregiudica i pretermessi e non è per l’attore rilevante la sua non opponibilità, né è meritevole di tutela l’interesse a una mera replica del giudizio, che integra abuso del processo e contrasta con la ragionevole durata ex art. 111 Cost.

Il Fatto

La ricorrente aveva citato in giudizio il curatore del fallimento di una società, un socio e taluni soggetti quali eredi di chi aveva venduto al di lei coniuge, nel 1980, un immobile con scrittura privata. Chiedeva che fosse accertata la natura di compravendita e non di preliminare, che fosse assegnata data certa alla scrittura, anteriormente al fallimento, e che gli immobili fossero riconosciuti di sua proprietà; in subordine, l’usucapione.

Il Tribunale rigettò le domande attoree e accolse quella riconvenzionale del curatore. La Corte d’appello di Napoli rigettò l’impugnazione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; le controparti sono rimaste intimate.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 565, 519 e 522 cod. civ. e 102 e 354 cod. proc. civ., lamentando che il Tribunale, accertata la rinuncia all’eredità, non avesse disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei chiamati in rappresentazione. La Corte d’appello aveva disatteso la censura osservando che nel nostro ordinamento non esistono eredi “necessari” al di fuori dell’accettazione.

La Suprema Corte, muovendo dalla sentenza n. 21287 del 2011, ricostruisce il criterio della legittimazione passiva allo stato degli atti: la riassunzione è regolare se rivolta a chi oggettivamente presenti un valido titolo a succedere, quando il venir meno del titolo non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili (registro delle successioni, trascrizioni immobiliari). In tal caso l’onere di dimostrare il contrario grava sui convenuti in riassunzione. Il principio è ribadito da Sez. 3, n. 12987, 30/6/2020 e da n. 22870, 10/11/2015.

Tali arresti smentiscono il presupposto teorico della Corte di Napoli, secondo cui il chiamato non assumerebbe alcuna posizione giuridicamente apprezzabile. Il Collegio, tuttavia, reputa prevalente un indirizzo più recente, che ha limitato l’assoluta intangibilità del litisconsorzio: si è valorizzato il fatto che la denuncia di non integrità del contraddittorio, sollevata solo in appello dall’attore soccombente che non aveva chiamato i contraddittori necessari né sollecitato l’integrazione in primo grado, integra un abuso del processo. In tal senso l’ordinanza n. 24071, 26/9/2019, che legge la questione attraverso il prisma dell’art. 100 cod. proc. civ., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 88 cod. proc. civ.

Il pretermesso è virtualmente vittorioso e la sentenza di rigetto non incide sui suoi diritti; per l’attore è irrilevante la non opponibilità della pronuncia, e l’unico interesse riconoscibile è la speranza di un esito diverso, non meritevole di tutela. La Corte richiama anche le Sezioni Unite n. 26373/08 sul divieto di comportamenti di ostacolo alla sollecita definizione del processo, e rileva che, essendo infondate le altre censure, il giudizio non proseguirebbe in rinvio.

Il secondo motivo, sulla qualificazione del negozio, è inammissibile perché non attinge la ratio decidendi: la sentenza aveva escluso il carattere reale del contratto, qualificandolo eventualmente come preliminare, e tale punto non è stato censurato, divenendo intangibile. Il terzo e quarto motivo, formulati ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sono inammissibili in presenza di doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e importo ulteriore a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/02.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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