Opposizione alla revoca del patrocinio: giudice non liquida compenso al difensore (Cass. civ. Sez. II n. 14177 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che accoglie l’opposizione proposta, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può liquidare il compenso spettante al difensore. Il difensore è infatti titolare di una propria distinta legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, che va fatta valere nelle forme dell’art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Nel giudizio di opposizione il giudice deve pertanto limitarsi a pronunciare sulla revoca dell’ammissione, restando estranea al thema decidendum ogni statuizione sul compenso professionale. La liquidazione operata in quella sede è cassata e gli importi vanno elisi.

Il Fatto

Un avvocato ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Firenze ha parzialmente accolto l’opposizione proposta da una parte assistita e ha annullato il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha ammesso la parte al beneficio a decorrere dal 1° gennaio 2020 e, nello stesso provvedimento, ha liquidato in favore del ricorrente, per l’attività svolta in un procedimento di separazione giudiziale, la somma di euro 700, oltre accessori.

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dei motivi. La questione approda in Cassazione perché il difensore contesta che il giudice dell’opposizione alla revoca potesse cumulare alla decisione sull’ammissione anche la liquidazione del proprio compenso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si articola in due motivi. Il primo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 99 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, perché il Tribunale ha riconosciuto i presupposti dell’ammissione al patrocinio statale e ha contestualmente liquidato il compenso del difensore, mentre la norma imporrebbe al giudice di pronunciarsi solo sulla revoca.

La Corte ritiene il motivo fondato. Il giudice che accoglie l’opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione da colui che aveva richiesto il beneficio, non può liquidare il compenso spettante al difensore. Questi è munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, autonomo rispetto alla posizione della parte assistita.

La liquidazione deve avvenire nelle forme di cui all’art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002. Il principio è espressamente ricondotto a Cass. n. 286/2022, richiamata a sostegno della soluzione accolta. La regola processuale così affermata delimita il thema decidendum del giudizio di opposizione e impedisce che la pronuncia sull’ammissione si estenda alla determinazione del compenso professionale.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, proposto in via subordinata, che censura la liquidazione forfettaria e indeterminata del compenso, la deroga ai minimi tabellari e la lesione del decoro professionale. L’ordinanza è dunque cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con eliminazione della liquidazione operata dal Tribunale in favore del difensore. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero della giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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