Notifica PEC e costituzione cartacea: nessuna improcedibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. I n. 22813 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di notificazione dell’atto di appello a mezzo p.e.c. e di costituzione dell’appellante in modalità analogica, l’omesso deposito degli originali o dei duplicati telematici dell’atto di impugnazione e della relativa notificazione non determina l’improcedibilità dell’appello, perché il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell’originale, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità. Deve privilegiarsi il principio di strumentalità delle forme, senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all’effettività della tutela giurisdizionale. La tempestiva costituzione con deposito di copia cartacea dell’atto notificato a mezzo p.e.c. integra, semmai, una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto.

Il Fatto

Una struttura sanitaria otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di una azienda sanitaria per il corrispettivo di prestazioni di laboratorio rese in regime di convenzione. L’opposizione proposta dalla debitrice veniva rigettata in primo grado. L’azienda proponeva allora appello, notificato a mezzo p.e.c., costituendosi però con modalità cartacee e depositando copie analogiche dell’atto, della relazione di notifica e delle ricevute di accettazione e consegna dei messaggi.

La Corte d’Appello di Napoli dichiarava l’appello improcedibile, rilevando che l’appellante aveva depositato solo in un momento successivo, e comunque tardivamente, la notifica in formato digitale, senza provare la tempestività della costituzione entro la prima udienza. La parte soccombente ricorreva in cassazione con cinque motivi, lamentando la violazione delle norme sul processo telematico e, in particolare, la confusione tra vizio di costituzione e sua tardività.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, ritenuti connessi, e li accoglie. Il nodo giuridico è la qualificazione della condotta dell’appellante che, dopo aver notificato l’impugnazione con modalità telematica, si sia costituito in forme analogiche senza depositare gli originali informatici degli atti e delle ricevute p.e.c.

Il Collegio richiama il proprio orientamento, secondo cui il mancato deposito degli originali o duplicati telematici non può determinare l’improcedibilità dell’appello: il destinatario della notifica telematica, avendo ricevuto l’originale, può autonomamente verificarne la conformità. Il principio di strumentalità delle forme impone di evitare formalismi che pregiudichino la decisione di merito, in coerenza con il rilievo costituzionale e convenzionale dell’effettività della difesa.

Nel caso concreto, l’appellata non aveva contestato la regolarità della costituzione avversaria. Per la Corte tale silenzio è indice univoco dell’avvenuto riscontro, da parte della destinataria, della conformità tra le copie cartacee prodotte e quanto notificatole in via telematica. La verifica di conformità, dunque, si è realizzata nel contraddittorio, nonostante la modalità analogica del deposito.

La Corte precisa poi la qualificazione del vizio: la costituzione tempestiva con deposito di copia cartacea dell’atto notificato a mezzo p.e.c. non integra l’improcedibilità ex art. 348, primo comma, cod. proc. civ., ma una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto. Poiché la controparte nulla aveva eccepito a fronte della tempestiva costituzione, lo scopo deve ritenersi conseguito.

Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla stessa Corte d’Appello, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Non sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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