TARSU, decadenza quinquennale e denuncia infedele: rileva l’anno di inizio detenzione (Cass. civ. Sez. V n. 6932 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, il termine quinquennale di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento, fissato dall’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, decorre dall’anno corrente e non dal 20 gennaio dell’anno successivo, quando la detenzione o l’occupazione dei locali tassabili era già in corso al principio del periodo d’imposta. La regola vale anche in caso di denuncia infedele seguita dall’inerzia del contribuente, poiché l’obbligo dichiarativo permane e si rinnova di anno in anno. La protratta inottemperanza non determina la decadenza del potere impositivo di accertare superfici non dichiarate e altri presupposti del tributo: la decadenza attiene al diritto di esigere il pagamento, non al potere di accertamento dell’occupazione.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo alla TARSU per le annualità 2011 e 2012, notificato nel gennaio 2018, eccependo tra l’altro la prescrizione del tributo. La Commissione tributaria provinciale accoglieva l’eccezione e annullava l’atto impositivo.

La Commissione tributaria regionale, sull’appello del concessionario della riscossione, ribaltava la decisione. Secondo il giudice d’appello l’avviso, pur notificato il 16 gennaio 2018, era stato spedito il 22 dicembre 2017, entro il termine quinquennale decorrente dal giorno in cui il tributo era dovuto. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione delle norme sulla decorrenza del termine di decadenza.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato, ma il percorso argomentativo della Corte rovescia l’impostazione del giudice d’appello sul dies a quo. Resta nel giudizio di legittimità la sola annualità 2011, non essendo stata contestata quella del 2012, né risultando censurata l’applicazione del principio di scissione degli effetti soggettivi della notifica, con rilievo conferito all’affidamento dell’atto al notificatore entro il 31 dicembre 2017.

La Corte muove dalla regola dell’art. 70, d.lgs. n. 507/1993, che impone al contribuente di presentare la denuncia unica dei locali e delle aree tassabili entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione. Nelle ipotesi di denuncia infedele seguita dall’inerzia del contribuente, l’obbligo dichiarativo non si esaurisce: permane e si rinnova di anno in anno, come dimostra la sanzione prevista dall’art. 76 d.lgs. n. 507/1993 per ogni anno di mancata presentazione.

Il passaggio decisivo è la distinzione posta dalla Sez. V n. 19531 del 2022 e dalle pronunce conformi: è necessario differenziare l’occupazione o detenzione in corso fin dall’inizio del periodo d’imposta e comunque prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente; nel secondo dal 20 gennaio dell’anno successivo. La Corte disattende espressamente l’orientamento ormai minoritario che fissava il dies a quo sempre al 20 gennaio dell’anno seguente.

A sostegno della lettura prescelta la Corte richiama il tenore letterale della disposizione e il confronto con l’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 in tema di ICI, dove il legislatore ha espressamente postergato la dichiarazione all’anno successivo. Inoltre, la protratta inottemperanza all’obbligo dichiarativo non fa decadere il potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate.

Nel caso concreto, non essendo contestato che la detenzione fosse già in corso al principio del 2011, il quinquennio andava a maturare al 31 dicembre 2016, a fronte di un avviso notificato nel dicembre 2017. La notifica è quindi tardiva. Il ricorso è rigettato, ma la circostanza che il nuovo orientamento si sia consolidato tra il 2021 e il 2022, dopo l’instaurazione del giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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