Prova presuntiva e obbligo di valutazione complessiva degli indizi (Cass. civ. Sez. V n. 8115 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova per presunzioni, il giudice di merito è tenuto ad articolare il proprio apprezzamento in due momenti distinti: una valutazione analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli dotati di positiva o potenziale efficacia probatoria, e una successiva valutazione complessiva degli indizi così isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva. È quindi censurabile in sede di legittimità la decisione che neghi valore indiziario ai singoli elementi senza verificare se essi, ove valutati nella loro sintesi, non fossero idonei ad acquisirlo, rafforzandosi a vicenda secondo la c.d. convergenza del molteplice. La presunzione semplice dell’art. 2729 cod. civ. richiede fatti noti determinati nella realtà storica e indizi gravi e univocamente convergenti. La denuncia di violazione o falsa applicazione della norma è prospettabile quando il ragionamento presuntivo sia fondato su un fatto storico privo di gravità, precisione o concordanza, non quando si proponga una diversa ricostruzione fattuale.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza con cui la CTR dell’Umbria aveva accolto l’appello del contribuente, agente di commercio, riformando la decisione di primo grado che aveva confermato gli avvisi di accertamento. L’Ufficio aveva ripreso a tassazione, per gli anni dal 2005 al 2010, le provvigioni corrisposte da una società con sede in San Marino e ritenute non dichiarate, sul presupposto dell’interposizione fittizia di alcune società schermo e della sussistenza di una stabile organizzazione in Italia. Il contribuente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara infondato il secondo motivo, che assume priorità logica: la sentenza impugnata esibisce una motivazione effettiva, sia dal punto di vista grafico sia giuridico, secondo il paradigma delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, e dunque non è configurabile la dedotta motivazione apparente.
Fondati sono invece il primo, il terzo e il quarto motivo, che sfuggono all’eccezione di inammissibilità perché denunciano precise violazioni di legge e non sollecitano una rivalutazione del merito.
Sul piano della prova per presunzioni, la Corte richiama il principio di Cass. n. 9059 del 2018: il giudice deve seguire un procedimento bifasico, scartando gli indizi irrilevanti e poi valutando complessivamente quelli conservati. La decisione è censurabile quando il giudice si limiti a negare valore indiziario agli elementi acquisiti senza accertare se essi, valutati in sintesi, non fossero in grado di acquisirlo, rafforzandosi vicendevolmente.
Nel solco di Cass. n. 9054 del 2022, si precisa che l’art. 2729 cod. civ. ammette solo presunzioni gravi, precise e concordanti, con la precisione riferita al fatto noto, la gravità al grado di probabilità del fatto ignoto e la concordanza alla convergenza di una pluralità di indizi.
Applicando tali principi, la CTR ha isolato il solo dato dell’accensione dei conti sammarinesi, sminuendolo per la mancata indicazione dei nominativi e dei numeri, mentre il processo verbale di constatazione recava numero e filiale del conto, intestazione e codice agente. La CTR ha poi omesso di considerare tutti gli altri indizi, singolarmente e nel loro insieme, e ha negato la stabile organizzazione sul solo richiamo acritico di una sentenza di merito. Con riferimento all’anno d’imposta contestato dal primo motivo, la CTR è incorsa in un ulteriore errore, pretermettendo l’omessa contabilizzazione e dichiarazione delle provvigioni, ciò che di per sé fonda la legittimità dell’accertamento induttivo su base indiziaria. La sentenza è cassata con rinvio per nuovo esame.
Nota della Redazione
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