Nullità della sentenza per motivazione apparente sulla notifica col rito degli irreperibili (Cass. civ. Sez. 5 n. 16492 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti impositivi, la sentenza che conferma la legittimità della notifica di un avviso di accertamento eseguita col rito degli irreperibili ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 è nulla per motivazione apparente quando omette di esaminare la questione centrale della validità di tale notificazione e, in particolare, l’effettuazione delle ricerche da parte del messo notificatore, limitandosi ad affermazioni apodittiche e contraddittorie. La motivazione deve consentire di comprendere le ragioni della decisione, assolvendo il cd. minimo costituzionale di cui alle Sezioni Unite n. 8053/2014.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, assumendone la mancata notifica. La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello, ritenendo infondate le doglianze e rilevando la contraddizione tra l’indirizzo di residenza indicato nel ricorso introduttivo e quello indicato nell’atto di appello.
Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con i quali deduceva la violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 per la ritenuta novità di una mera argomentazione difensiva, la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla validità della notifica, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, infine, la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, evidenziando che la questione della validità della notificazione dell’avviso di accertamento, eseguita col rito degli irreperibili, costituiva sin dal primo grado l’oggetto principale del giudizio. Il contribuente aveva contestato tale validità deducendo l’assenza di una valida attestazione delle ricerche effettuate dal messo notificatore, anche in assenza di trasferimento anagrafico.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui, in tema di notificazione semplificata ex art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, il messo notificatore, pur in assenza di specifiche norme sulla tipologia delle ricerche, deve indicare quelle effettuate, in primo luogo quelle anagrafiche. La notifica è invalida quando il messo si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato con espressioni generiche, che impediscono ogni controllo del suo operato, come affermato da Cass. n. 14568/2024. Inoltre, prima di procedere col rito degli irreperibili, il messo deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più abitazione né ufficio o azienda nel Comune di domicilio fiscale, secondo quanto stabilito da Cass. n. 3378/2020.
Ciò premesso, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si era limitata ad affermazioni apodittiche, senza motivare adeguatamente la ritenuta correttezza della notifica. La CTR aveva richiamato l’inammissibilità di «nuove eccezioni» senza specificare a quali si riferisse, aveva rilevato la contraddittorietà dell’indicazione dell’indirizzo di residenza e aveva concluso per la legittimità dell’attività riscossiva, senza però esaminare la questione centrale della validità della notificazione e dell’effettuazione delle ricerche.
Tale motivazione non consente di comprendere le ragioni della decisione e non assolve il cd. minimo costituzionale richiesto dalle Sezioni Unite n. 8053/2014. La Corte ha pertanto accolto il terzo motivo di ricorso per motivazione apparente, con assorbimento degli altri, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.